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L'assenza di una "valvola di sicurezza", quale l'attenuante della minore gravità, nella fattispecie di produzione di materiale pedopornografico è costituzionalmente illegittima in quanto non consente l'effettiva proporzionalità e individualizzazione della pena al caso concreto.

Argomento: Principio di proporzionalità
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 20 maggio 2024, n. 91)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) Con ordinanza del 15 settembre 2023 (...) il Tribunale di Bologna (...) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pedopornografico, l’attenuante per i casi di minore gravità. Il rimettente espone di dover giudicare su un’imputazione di produzione di materiale pedopornografico, sottolineando che la condotta oggetto di imputazione debba considerarsi di minore gravità, alla luce di una serie di elementi: la contenuta differenza di età tra l’imputato (appena diciottenne) e le persone offese (tredicenni e quattordicenni), l’oggetto delle immagini pedopornografiche, ritraenti unicamente «organi sessuali secondari», l’assenza di finalità commerciali o divulgative, la mancanza di particolari tecniche di manipolazione psicologica o seduzione affettiva, o comunque pressioni subdole e infide sintomatiche di un più riprovevole sfruttamento della propria posizione di supremazia in termini di età ed esperienza, essendo l’istigazione avvenuta tramite un’opera di persuasione non connotata da particolare ostinazione o insidia (...). Il giudice a quo si duole dell’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio sancito dall’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen. che, nella sua eccesiva severità e in assenza di una “valvola di sicurezza”, anche in considerazione della significativa asprezza del minimo edittale (pari a sei anni di reclusione), gli precluderebbe di graduare il trattamento punitivo (...). La disposizione censurata violerebbe, inoltre, i princìpi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena, sanciti rispettivamente dal primo e terzo comma dell’art. 27 Cost., in quanto la sproporzione derivante dall’omissione censurata, da un lato, ostacolerebbe l’individualizzazione della pena, corollario del carattere personale della responsabilità penale, e, dall’altro, ne svilirebbe la funzione rieducativa posto che una pena sproporzionata rischia di venire percepita dal condannato come ingiusta. Per tali ragioni, il rimettente ritiene doversi estendere alla disposizione censurata la possibile attenuazione in misura non [continua ..]

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