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L´ampiezza letterale del verbo “diffondere” ammette la configurabilità del reato di epidemia colposa nella forma omissiva: la questione è rimessa al vaglio delle Sezioni Unite
Giuseppe Tuccillo
- Questione preliminare
Il caso trae origine dal processo celebrato davanti al Tribunale di Sassari, conclusosi nel marzo 2024 con l’assoluzione di un dirigente ospedaliero, imputato di aver favorito – omettendo l’adozione di misure di prevenzione e protezione contro il SARS-CoV-2 – la diffusione del contagio all’interno della struttura sanitaria. Il collegio giudicante ha escluso la configurabilità del reato di epidemia colposa, ritenendo che la fattispecie prevista dall’art. 438 c.p. presupponga un’attività positiva di propagazione dei germi patogeni e non possa, pertanto, essere integrata mediante condotte omissive.
Contro questa decisione, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che, attraverso la clausola generale dell’art. 40, comma 2, c.p., fosse sanzionabile anche l’omissione di chi non abbia impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di evitare.
Nel gravame si contesta, da un lato, l’idea che l’epidemia costituisca un reato a forma vincolata, dall’altro, la negazione della possibilità di configurare la fattispecie anche in via omissiva.
La mancata adozione di cautele – secondo la prospettazione accusatoria – equivale infatti a non frapporre l’ostacolo dovuto alla diffusione dell’agente patogeno.
- Le considerazioni, in diritto, della Corte di Cassazione
La questione centrale che emerge dal ricorso concerne la possibilità di configurare il delitto di epidemia colposa nella forma omissiva. Nel caso di specie, l’imputazione si fonda infatti sull’inerzia del garante, il quale non avrebbe predisposto gli strumenti idonei a contenere il rischio di contagio.
Il dubbio interpretativo investe la struttura tipica degli artt. 438 e 452 c.p.: occorre chiarire se l’evento epidemico possa essere ricondotto anche a condotte di mera omissione o se, al contrario, la fattispecie incriminatrice presupponga esclusivamente un agire positivo, collocandosi pertanto tra i reati a forma vincolata.
La giurisprudenza di legittimità ha espresso posizioni non univoche.
Alcune pronunce hanno escluso l’applicabilità dell’art. 40, comma 2, c.p., sottolineando che la norma incriminatrice descrive un percorso causale tipico, incompatibile con la responsabilità per omissione.[1]
Altri arresti, sebbene in via incidentale hanno invece rimarcato l’ampiezza del lessico normativo, osservando che l’art. 438 c.p. non delimita le modalità della “diffusione”, la quale può quindi realizzarsi anche attraverso l’inerzia di chi non adempia ai propri doveri di impedimento.[2]
Una parte della dottrina valorizza la finalità di tutela della salute collettiva per sostenere un’interpretazione estensiva, idonea a ricomprendere le condotte omissive.
L’uso del verbo “diffondere”, d’altronde, ben può riferirsi tanto a chi propaga attivamente i germi quanto a chi si limita a lasciarne propagare l’azione.
In ragione di tali contrasti, il Collegio ha ritenuto necessario l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., affinché venga chiarito se il delitto di epidemia possa essere integrato anche in forma omissiva.[3]
- La massima ricavabile da questa sentenza
Tutto quanto sopra analizzato, attraverso le considerazioni in diritto espresse dal Supremo Consesso, viene statuito il principio di diritto secondo il quale il reato di epidemia colposa (artt. 438 e 452 c.p.) pone il problema della sua configurabilità anche attraverso condotte omissive. La giurisprudenza registra orientamenti contrastanti: secondo alcuni, la fattispecie descrive una condotta commissiva a forma vincolata; secondo altri, la clausola generale dell’art. 40, comma 2, c.p. consente di includervi anche l’inerzia del garante che non impedisca la diffusione del contagio. La questione è rimessa alle Sezioni Unite.
[1] Cassazione penale sez. IV, n. 9133/2017; Cassazione penale, sez. IV, n. 20416/2021.
[2] Cassazione penale, sez. I, n. 48014/2019.
[3] Per una sentenza similare, si veda Cassazione penale sez. IV, 12/12/2017, n. 9133.
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. IV, 21 novembre 2024, n. 42614)
Stralcio a cura di Vincenzo Nigro
Keywords: Epidemia colposa - omissione - configurabilitą reato - Sezioni Unite

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