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La confisca diretta del denaro costituente profitto o prezzo del reato può essere disposta anche in caso di prescrizione del reato, possibilità preclusa esclusivamente alla confisca per equivalente
Argomento: Delle misure di sicurezza patrimoniali
Sezione: Sezione Semplice
“(…) Deduce la ricorrente i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione avendo la Corte di appello disposto la confisca del denaro invocando i principi della sentenza Lucci e confondendo prezzo del reato, sempre confiscabile, con il profitto del reato, non confiscabile in assenze condanna.
La Corte di appello in luogo di disporre la restituzione delle somme di denaro avrebbe applicato confisca con cauzione erroneamente ritenendola profitto del reato e sottoposto a confisca anche denaro appartenente a terzi. (….)
Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.
Non è più controverso il principio secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio ( Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434).
La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037).
Sul punto Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529 ha distinto l'ipotesi della confisca per equivalente dalla confisca diretta e precisato che solo "In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. II, 13 novembre 2024, n. 41826)
Stralcio a cura di Fabio Coppola
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