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In materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale

Alessandra Lepanto 

La sentenza riguarda il ricorso avverso l'ordinanza del 26 marzo 2024 del Tribunale di Catanzaro con cui veniva sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per contestazioni relative ai capi 1, 13, 14, 18, 20, 21, in particolare per i delitti di cui agli artt. 416 commi 1, 2, 3 c.p., 452 octies commi 1, 2, 3 c.p., 356 c.p., 452 bis c.p., 452 quaterdecies c.p.

Il ricorrente ha proposto cinque motivi di impugnazione che la Corte di cassazione ha ritenuto infondati, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.

La Corte esamina preliminarmente il quarto motivo, affermando la possibilità di concorso tra il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p., ex art. 260 D.Lgs. 152/2006).

La Corte inizia con l’analisi del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti rammentando che il medesimo, ascrivibile a "chiunque", assume la natura di reato comune, che richiede il dolo specifico e che si tratta di reato di pericolo presunto.

Successivamente, la Corte individua i requisiti della condotta che riconosce nel compimento di più operazionie nellallestimento di mezzi e attività continuative organizzate per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti. Gli ermellini precisano che tale requisito può sussistere a fronte di una “struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare lobiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando lattività criminosa sia marginale o secondaria rispetto allattività principale lecitamente svolta”.

Questa Corte afferma, inoltre, che quale reato abituale, il delitto si perfeziona soltanto “attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo e in tale quadro ne consegue che esso si consuma nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite”. In concreto, inoltre, il quantitativo di rifiuti deve essere ingente e l’ingiusto profitto non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, bensì nel mero risparmio di costi o nel perseguimento di vantaggi di altra natura senza che sia necessario leffettivo conseguimento di tale vantaggio.

Successivamente occorre esaminare il reato di cui all’art. 416 c.p. i cui elementi tipici sono la sussistenza un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; lindeterminatezza del programma criminoso e lesistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, di uomini e mezzi, ma idonea e adeguata a realizzare obiettivi criminosi. Occorre, inoltre, specificare che la partecipazione allassociazione implica lesistenza di un "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale e della "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in unassociazione vietata.

In conclusione, i due reati qui in esame hanno oggettività giuridiche diverse, in quanto luno riguardando lordine pubblico e laltro la pubblica incolumità e la tutela dellambiente. Pertanto, perchè possa sussistere il concorso fra le due fattispecie di reato è necessaria  la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi come dichiara questa Corte.

Stante quanto sopra, è in tale quadro giuridico che va inserita la questione sollevata dalla difesa e che il tribunale ha risolto in conformità con i principi predetti. “Posto che si sono distinti gli elementi riconducibili alle due fattispecie, e costituiti, quanto alla associazione 1) da una stabile struttura organizzativa connotata da uomini e mezzi e dalla gestione di impianti […] strumentali alla mera simulazione di legittimi smaltimenti di rifiuti e quindi alla concreta realizzazione di forme illecite di essi; 2) dalla sussistenza di un programma criminale indeterminato, coerentemente individuato nella prevista sistematica partecipazione a gare di appalto pubbliche al ribasso svolta nella prospettiva della omessa manutenzione di impianti di depurazione con riduzione delle spese di gestione e inevitabile smaltimento illecito di rifiuti; 3) dalla esistenza di un vincolo associativo stabile e consolidato nella variegata partecipazione degli associati, sempre finalizzata […] ad attività inerenti la acquisizione al ribasso di appalti, la omissione di attività doverose di manutenzione, lomissione dello smaltimento corretto di fanghi, e alfine persino lo sversamento di liquidi nei corpi idrici recettori; 4) dalla finalizzazione di tali condotte verso operazioni organizzate di traffici di rifiuti, attività di inquinamento ambientale, frode nelle pubbliche forniture.

“Di contro, quanto al reato ex art 452 quaterdecies di cui, per quanto qui di interesse, al capo 20, il tribunale ha ampiamente evidenziato la consumazione dello stesso attraverso plurime e reiterate condotte, svolte in un contesto organizzato di uomini e mezzi […] dirette alla non corretta gestione, e, piuttosto, al traffico illecito dei rifiuti, ingenti, prodotti; operazioni tradottesi in una organizzazione funzionale ad una sequela di illegali condotte di trasporto, stoccaggio e smaltimento, quasi inevitabilmente scaturente dalla criminale quanto fraudolenta gestione dei depuratori, in funzione di chiari quanto evidenti e dolosamente perseguiti vantaggi patrimoniali, realizzati anche attraverso risparmi di spesa”.

Pertanto, la tesi difensiva è ritenuta infondata e inammissibile nel merito della analisi dei capi relativi al predetto reato e sul piano giuridico, nella parte in cui nessun dato impone che tra i reati fine del primo non possano essere contemplati questultima fattispecie né reati ad essa correlati, come invece sostenuto dalla difesa in maniera del tutto sconnessa dal dato normativo e immotivata. Inoltre, la predetta tesi appare smentita anche alla luce dell'art. 452 octies c.p. che prevede un'aggravante quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, anche in via concorrente, a commettere delitti in materia ambientale.

Il primo motivo di ricorso è parimenti ritenuto inammissibile, in quanto la ricostruzione accusatoria evidenzia lo smaltimento illecito altrove di rifiuti falsamente rappresentati come conferiti presso l’impianto, l’avvenuto effettivo e smaltimento illecito di altri rifiuti nell'impianto e lo scarico diretto di rifiuti liquidi, apparentemente lavorati presso l’impianti, presso il punto di uscita del depuratore nel torrente Usito, affluente del fiume Corace sfociante nel mar Ionio.

La Corte ribadisce come “ai fini dellintegrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui allart. 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata”.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto apodittico e generico. La Corte ribadisce che per il delitto di frode nelle pubbliche forniture occorrono l’inadempimento doloso del contratto e una condotta di malafede contrattuale consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Le ipotesi ricondotte a tale fattispecie sono conformi, avendo il tribunale evidenziato “la realizzazione di condotte volte a dissimulare maliziosamente e dolosamente la cattiva gestione e funzionamento dellimpianto di OMISSIS, e per questa via la pessima attività di depurazione, la effettuazione di ampi risparmi di spesa e quindi il raggiungimento di profitti, e la correlata illecita attività in materia di rifiuti o inquinamento”.

Analogamente, anche il terzo motivo è inammissibile. Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) è un reato di danno, con evento di danneggiamento consistente in una riduzione del valore o dell'uso del bene ovvero da rendere necessaria per il ripristino un’attività non agevole ("deterioramento") o in uno squilibrio funzionale ("compromissione"). Tali condotte non richiedono specifici accertamenti tecnici, difatti la motivazione dei giudici è argomentata e fondata sui dati investigativi, che rivelano l'alterazione delle matrici ambientali conseguenti alle condotte criminose contestate e la piena consapevolezza degli agenti.

Anche il quinto motivo viene dichiarato inammissibile in quanto “il tribunale ha illustrato le ragioni da cui si desume lo sviluppo, da parte del Gip, di una autonoma valutazione, evocando una ragionata ricapitolazione degli elementi emergenti dalle indagini, la rappresentazione di un autonomo percorso logico-giuridico e la sottolineatura anche di profili investigativi, cui si è accompagnata una chiara analisi critica delle esigenze cautelari, come dimostrato anche dalla disposizione di misure cautelari diverse rispetto a quelle chieste dal P.M.”

Argomento: Dei delitti contro l'ambiente
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 5 novembre 2024, n. 40555)

Stralcio a cura di Claudia Scafuro

"Con ordinanza del 26 marzo 2024 il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell'interesse di OMISSIS avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Catanzaro del 22.2.2024 con cui era stata applicata a carico del OMISSIS la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione a molteplici contestazioni relative ai capi 1, 13, 14, 18, 20, 21, con particolare riferimento ai delitti di cui agli artt. 416 commi 1 2 3, 452 octies commi 1 2 3, 356 c.p., 452 bis c.p. 356 c.p.452 quaterdecies, sostituiva la predetta misura con quella degli arresti domiciliari. (…) CONSIDERATO IN DIRITTO (…) La possibilità di concorso tra il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e quello contemplato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 (attualmente 452 quaterdecies), è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. anche in motivazione, Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014 Rv. 258906 - 01). In proposito, si rammenta che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è ascrivibile a "chiunque", assumendo così la natura di reato comune. Quale elemento soggettivo si richiede il dolo specifico e si tratta di reato di pericolo presunto. I requisiti della condotta sono stati così individuati, in primo luogo, nel compimento di più operazioni; nell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate che con le operazioni predette devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e" (v. Sez. 3 17 gennaio 2002). Si è anche precisato (Sez. 3 n. 40827 del 10 novembre 2005) che tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta (conf. Sez. 3 n. 47870, 22 dicembre 2011). (…) Il bene giuridico protetto va inoltre individuato nella tutela della pubblica incolumità. (…) La sussistenza del delitto di associazione per delinquere è indipendente dalla concreta realizzazione dei reati-fine, poiché l'art. 416 cod. pen. sanziona la mera associazione di tre o più [continua ..]

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