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Nell'ipotesi di sottrazione da parte dell´imputato di una cosa appartenuta alla persona da lui uccisa, si configura il delitto di rapina se l'idea della sottrazione si forma prima della attuazione della violenza omicida, sempre che l´impossessamento sia conseguenza della violenza omicida. Si configura, invece, il delitto di furto qualora l'idea della sottrazione sorga soltanto dopo la consumazione dell'omicidio
Francesca Merola
La Prima Sezione della Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 37856 del 15 ottobre 2024, ha ribadito un principio di diritto consolidatosi a far data dalla sentenza “Furari” del 1986 in tema di distinzione tra i delitti di rapina e furto nell’ipotesi in cui la sottrazione abbia avuto ad oggetto una cosa appartenuta ad una persona uccisa dallo stesso autore.
La fattispecie concreta sub iudice era la seguente: l’imputato si recava a casa della vittima per chiederle del denaro e, al rifiuto opposto da quest’ultima, il primo reagiva aggredendola fisicamente, facendole sanguinare naso e bocca. Al fine di far tacere la vittima, che nel frattempo aveva incominciato ad urlare chiedendo aiuto, l’imputato le tappava la bocca e la conduceva in camera da letto, dove la soffocava con un cuscino. In seguito, l’imputato si recava in bagno dove prelevava da una nicchia nascosta beni e denaro.
Ricostruiti così i fatti, la Corte fiorentina riteneva integrato il concorso tra i delitti di omicidio e rapina, il primo aggravato dal nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen.[1], il secondo dall'essere stato commesso in luogo destinato a privata dimora e nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Proponeva ricorso per Cassazione l’imputato che lamentava, per quanto rileva in questa sede, la violazione di legge con riguardo alla configurabilità del delitto di rapina impropria ritenendo che, nel caso concreto, i fatti dovessero essere sussunti entro la fattispecie di furto, essendosi recato l’imputato a casa della vittima per chiedere un prestito ed essendo stato l’omicidio occasionato esclusivamente dalle urla di questa.
A fronte di siffatte difese, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire preliminarmente la distinzione tra il delitto di rapina propria e quello di rapina impropria, essendo il primo quello ascritto dal giudice di merito all’imputato e non il secondo, come erroneamente affermato nel ricorso.
Più in particolare, la fattispecie di rapina impropria, disciplinata dal secondo comma dell’art. 628 c.p., si configura allorquando la violenza sia esercitata dopo l’impossessamento per assicurare a sé o ad altri o il possesso della cosa sottratta o l’impunità; viceversa, la rapina propria, disciplinata dal primo comma, è integrata quando la violenza è funzionale all’impossessamento dei beni altrui. Ne consegue che, pur avendo entrambe ad oggetto la medesima condotta volta all’impossessamento della cosa mobile altrui, le due autonome e distinte ipotesi di reato sono caratterizzate da un diverso elemento psicologico. Invero, nella rapina propria la violenza o la minaccia hanno lo scopo di coartare la volontà della vittima; nella rapina impropria esse vengono utilizzate per scoraggiare la reazione della persona offesa che ha già subito lo spossessamento[2].
Ciò posto, la condotta dell’imputato – afferma la Corte- non può che essere sussunta entro il reato di rapina propria, avendo l’imputato utilizzato la violenza al fine di impossessarsi dei beni e non essendo sostenibile nemmeno la diversa qualificazione in termini di furto.
Invero, nell’ipotesi in cui lo stesso agente sottragga una cosa appartenuta alla vittima della sua azione omicidiaria, si configura il delitto di rapina allorquando l’idea della sottrazione sia sorta e si sia formata ben prima dell’attuazione del delitto di omicidio e sempre che sussista un nesso di causalità apparente tra la condotta violenta e l’impossessamento; si configura, viceversa, il delitto di furto, qualora l’intento furtivo sia sorto successivamente alla consumazione del delitto di omicidio.
Ciò che rileva, dunque, come elemento di discrimen tra le due fattispecie nel caso di omicidio della vittima, è la funzionalizzazione della condotta violenta allo spossessamento e al successivo impossessamento. Invero, affinché la condotta violenta possa essere valutata esclusivamente con riferimento al delitto di omicidio, e non anche come elemento costitutivo del reato complesso ex art. 628 c.p., occorre che la violenza perpetrata sia del tutto scollegata dalla sottrazione e dall’impossessamento che integrano la condotta del delitto di furto.
Nel caso di specie, dall’istruttoria era emerso che tra la condotta violenta, iniziata davanti la porta della dimora, e l’impossessamento, avvenuto dopo l’exitus della vittima, non vi era stata alcuna soluzione di continuità, sicché era evidente che l’ingresso violento dell’imputato in casa della vittima fosse stato funzionale alla sottrazione dei beni mobili e che, dunque, la fattispecie integrata fosse la rapina propria.
[1] Il concorso tra i reati di rapina propria e omicidio, il primo aggravato ex art 61, comma 1, n.2 c.p., è ormai pacificamente ammesso in giurisprudenza. Si segnala a tal riguardo, Cassazione, Sez I, 4 aprile 2023, n. 37070, in C.E.D. Cass., n. 285247, secondo cui “l’aggravante del nesso finalistico tra omicidio e rapina va mantenuta in ipotesi di rapina “propria”, commessa immediatamente dopo l’omicidio, posto che in tal caso il delitto di omicidio si configura come reato-mezzo e viene commesso “per eseguire” la rapina a esso posteriore. In siffatta evenienza, l’unico profilo di potenziale assorbimento riguarda una delle modalità commissive (la violenza, ricorrente nel caso concreto in modo ambivalente) ma ciò che rileva ai fini dell’aggravante è essenzialmente il profilo soggettivo (l’aver previamente deliberato l’omicidio a scopo di rapina) e la coincidenza di modalità commissive non è tale da determinare un reale fenomeno di assorbimento dell’aggravante”.
Per completezza, invece, si segnala che è stata di recente rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione circa la configurabilità dell’aggravante del nesso teleologico in tema di delitto violento contro la persona (ad es. omicidio) conseguente a rapina impropria, in quanto a fronte di un orientamento affermativo, ve ne era un altro che, invece, sosteneva che l’aggravante cd. teleologica restasse assorbita nel delitto di rapina impropria. Le Sezioni Unite, con l’informazione provvisoria del 27 novembre 2025, hanno dato una risposta affermativa, quindi si sono espresse nel senso della configurabilità, anche nell’ipotesi di rapina impropria, dell’aggravante ex art. 61, comma 1, n. 2 c.p..
[2] Cfr., ex multis, Cass. sez. I, 27 ottobre 2004-22 novembre 2004, n. 45160, CED 229814.
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. I, 15 ottobre 2024, n. 37856)
Stralcio a cura di Fabio Coppola
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