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La cessazione del corso della prescrizione del reato prevista dall´art. 161-bis c.p. - introdotto dalla L. 134/2021 - trova applicazione solo per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, dovendosi applicare, ai fatti antecedenti, la disciplina previgente più favorevole.
Argomento: Dell'estinzione del reato
Sezione: Sezione Semplice
“(...) Il Giudice monocratico del Tribunale di (...), quale giudice di appello, in data 23 ottobre 2023 confermava la sentenza del Giudice di pace (...) che il 15 settembre 2022 aveva ritenuto la penale responsabilità di A.A. e B.B., quali concorrenti nel delitto di minacce, essendosi rivolti nei confronti di OMISSIS con le espressioni quali 'ti spacco tutto','ti brucio', 'sei morto', 'morto di fame', 'sei una persona degno di tuo padre'.
I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di A.A. e B.B. con unico atto, constano di tre motivi (...).
Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 161-bis cod. pen.
Lamentano i ricorrenti che il Tribunale non abbia dichiarato l'estinzione del reato, pur se decorso il termine di prescrizione di anni sette e mezzo dal momento del fatto (...), ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 161-bis cod. pen. che determina la cessazione della prescrizione con la sentenza di condanna di primo grado.
I ricorrenti evidenziano come la disposizione, introdotta con L. 144 del 2021 e in vigore dal 19 ottobre 2021, non sarebbe applicabile al caso in esame, essendo norma di diritto sostanziale che determina un trattamento meno favorevole per l’imputato, cosicché il 23 ottobre 2023 andava dichiarata l'estinzione del reato.
Anche la disciplina della improcedibilità introdotta sempre con L. 134 del 2021 non ha effetto retroattivo in relazione ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020, cosicché per il delitto per cui si procede, commesso il 24 maggio 2015, non vi sarebbe né l'applicabilità della disciplina acceleratoria della improcedibilità né quella della prescrizione.
Il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 4 D.Lgs. n. 274 del 2000.
Denunciano i ricorrenti di avere prospettato al giudice di appello l’incompetenza del giudice di pace a fronte della contestazione di minaccia aggravata, indicata con il riferimento all'art. 612, comma 2, cod. pen.
Già il giudice di pace aveva respinto l'eccezione giudicando le frasi inidonee a integrare l'aggravante; il Tribunale invece rilevava trattarsi di errore materiale in quanto, dal tenore dell'imputazione, non emerge alcun riferimento alla gravità della minaccia.
Osservano i ricorrenti che la competenza va verificata ex ante sulla scorta della [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. V, 9 dicembre 2024, n. 45002)
Stralcio a cura di Roberto Zambrano