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Sbarco e abbandono di migranti: sì al dolo eventuale

Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. pen., Sez. V, Sent., 01 febbraio 2024, n. 4557)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo 

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“(…) 3. Anche è necessario, preliminarmente, chiarire la natura dei delitti in contestazione, la condotta nella rispettiva materialità, pur essendo i motivi di ricorso centrati sul difetto del dolo richiesto, che consiste però nella coscienza e volontà proprio della condotta in sé, di abbandono in sé di soggetti minori di anni quattordici ovvero di persone incapaci — nel caso di specie di cinque donne in stato di gravidanza (art. 591 cod. pen.) — e di sbarco arbitrario di passeggeri (art. 1055 cod. nav.), e dunque implica la definizione del coefficiente oggettivo dei delitti. 3.1 II delitto previsti dagli artt, 591 cod. pen. e 1155 cod. nav. sono entrambi delitti di pericolo. (…) La natura di delitto di pericolo e non di danno deriva dalla circostanza che l'evento dannoso, lesivo della incolumità personale, è indicato solo come circostanza aggravante dal terzo comma, per altro come conseguenza non voluta, altrimenti si verterebbe nelle rispettive ipotesi di lesioni personali o di omicidio. Pertanto, si tratta di una fattispecie a tutela anticipata a garanzia di soggetti particolarmente vulnerabili, appunto minori infra-quattordicenni o soggetti incapaci. L'orientamento costante di questa Corte è nel senso che l'elemento oggettivo sia integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (…). (…) 5.8 Quanto all'elemento soggettivo, per il delitto previsto dall'art. 591 cod. pen. pacificamente la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci sia generico e possa assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi (…), ovvero, in caso di condotta attiva, è richiesta la consapevolezza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle [continua ..]

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