home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2025 / La pubblicazione in rete di contenuti espressamente inneggianti all´ “Italia ..

indietro stampa contenuto


La pubblicazione in rete di contenuti espressamente inneggianti all´ “Italia fascista” e inequivocabilmente diretti alla reviviscenza del partito fascista, ove rappresentino inviti ad iscriversi a un movimento definito “fascista” e a partecipare a manifestazioni di quello stesso movimento, costituiscono una istigazione tale da integrare il reato di cui all´art. 4 L. n. 645 del 1952.

Francesco Ricciardelli

Nel caso in esame la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Cassino, ha stabilito la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati previsti e puniti dall’art. 4 della L. 645/1952 (legge Scelba). In Particolare l’imputato era accusato di essersi riunito con i due coimputati nel cimitero Tedesco di Cassino, inneggiando ai caduti del fascismo e girando un video nel quale i tre si rivolgevano agli spettatori chiamandoli “camerati della rete” invitandoli a partecipare a una manifestazione del giorno successivo, nonché a tesserarsi ad un movimento da loro definito “fascista” (Capo b). Ai coimputati veniva contestato, inoltre, di essersi fatti ritrarre mentre compivano il saluto fascista in una fotografia che poi diffondevano su Facebook con una scritta inneggiante ai caduti della Repubblica sociale (capo c).

I giudici di secondo grado hanno fornito una motivazione rafforzata in riferimento sia alla compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado sia all’apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale e processuale, conferendo in tal modo alla decisione una forza persuasiva superiore (Cass. Pen. Sez. 6, n. 51898 dell’11/07/2019).

I Giudici di Appello hanno evidenziato che già il fatto che gli imputati si siano recati al Sacrario militare germanico, dove sono raccolte le spoglie di 20.000 soldati tedeschi morti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, per inneggiare ai caduti e al fascismo fosse sintomatica di una generale condivisione dei valori antidemocratici di cui la Germania nazista si faceva portavoce. In aggiunta, è stato evidenziato come gli imputati, con le iniziative lanciate in rete, hanno invitato un numero indeterminato di persone a tesserarsi ad un movimento definito “fascista” e hanno collegato l’adesione a quel movimento la forza di arrivare fino al potere con qualsiasi mezzo, evidentemente anche violento. Le espressioni utilizzate inneggiavano ad una soppressione coatta delle regole democratiche, usuali del disciolto partito fascista, integrando la condotta di apologia del fascismo, in concreto idonea a provocare consensi favorevoli alla ricostruzione del disciolto partito fascista.

Avverso la sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso alla Corte Suprema di Cassazione. Tra i motivi di doglianza emerge la inosservanza e la erronea applicazione dell’art 4 L. 645/52 con particolare riferimento ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Viene sottoposta , inoltre, al vaglio del giudice di legittimità la posizione del ricorrente in riferimento all’elemento psicologico del reato e alle condotte di diffusione di tali iniziative; difatti, il ricorrente, sebbene non sia stato autore della materiale pubblicazione/condivisione nei social network, nella sentenza di Appello è stato accomunato ai coimputati per avere “con tali due iniziative lanciate nella rete” invitato un numero indeterminato di persone a tesserarsi al partito fascista.

La Suprema Corte, richiamando principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. All’indagato è stato contestato di avere tenuto una condotta di “propaganda di un gruppo avente le caratteristiche del disciolto partito fascista”. L’art. 4 della L. n. 645 del 1952 (come modificato dalla L. n. 152 del 1975 e dalla L. n. 122 del 1993) punisce “chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1”. Al comma 2, lo stesso articolo condanna “chi pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche”. Consolidata giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che per configurarsi una apologia del fascismo deve trattarsi di una celebrazione tale da condurre alla riorganizzazione del partito fascista e che, pertanto, è necessario che la condotta sia in concreto idonea a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostruzione del disciolto partito fascista (vietato anche dalla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione). Il perimetro delineato dall’art. 4 della L. 645 del 1952 è rappresentato, non già da mere esternazioni elogiative del fascismo, ma da quelle condotte apologetiche finalizzate alla riorganizzazione del partito fascista e alla istigazione a realizzazione un’azione politica ispirata al regime fascista (Sez. 2, n. 581 del 10/10/1978, dep. 1979, Rv. 140857). In aggiunta, come precisato dalla Corte Costituzionale, deve trattarsi di una istigazione indiretta, poiché quella diretta è già prevista e punita dall’art. 2 della stessa Legge Scelba.

In riferimento all’elemento psicologico del reato, i giudici di legittimità hanno ritenuto pienamente integrato il reato de quo sia in riferimento all’apologia del fascismo, attestata mediante alcuni comportamenti e costumanze proprie di quel partito (saluto fascista, baschi, fascio littorio, bandiera della Repubblica sociale Italiana), sia nella componente di istigazione alla realizzazione di un’azione politica finalizzata alla riorganizzazione del partito fascista. Difatti, la pubblicazione in rete di video e fotografie in cui gli imputati si rivolgevano ai “camerati della rete” invitandoli a tesserarsi ad un movimento definito “fascista” e a partecipare ad una manifestazione di quello stesso movimento richiamando espressamente all’”Italia Fascista”, ha permesso di qualificare queste condotte come evidenza sintomatica di una generale condivisione di valori antidemocratici. In aggiunta, aver scelto il Sacrario Militare Germanico di Cassino come luogo di ritrovo ha suggerito, in egual misura, una generale condivisione degli stessi valori antidemocratici di cui la Germania nazista si faceva portavoce, a nulla rilevando la circostanza, valorizzata dai giudici di primo grado per dubitare della finalità antidemocratica, che gli imputati svolgessero attività di utilità sociale in favore di bisognosi.

Il secondo motivo di ricorso si incentra principalmente sulla materialità delle condotte attribuibili all’imputato; viene lamentato il fatto che né la sentenza di primo grado né quella di Appello facciamo riferimento a singole condotte materiali sussumibili nelle fattispecie astratte contestate nel giudizio de quo. In particolare, si censura che difetti un adeguato apparato probatorio in relazione alle condotte di diffusione sui social network e quindi finalizzate a pubblicizzare la manifestazione e il tesseramento organizzato dal costituendo movimento “fascista”.

I Giudici della Suprema Corte, nel delineare le condotte degli imputati, hanno fatto espresso richiamo a quanto già statuito nelle sentenze di primo e secondo grado. Quest’ultima, nonostante abbia fornito una diversa valutazione ontologica in riferimento al significato della condotta, non ha messo in discussione la materialità della stessa. Il Tribunale di Cassino ha riconosciuto che sul profilo personale di uno degli imputati erano stati pubblicati foto e video che ritraevano quattro persone <<mentre indossavano i baschi, facevano il saluto romano e con il braccio sinistro tenevano delle bandiere, inneggiando al movimento “fascismo e libertà”, alla lotta di popolo e alla rivoluzione invitando, altresì, a partecipare ad una iniziativa del movimento >> programmata per il giorno successivo presso il Cimitero Militare Germanico di Cassino.

Orbene, sulla base di quanto dedotto dai giudici di merito, è indubbio che il ricorrente abbia preso parte alla registrazione dei video, unitamente ad altre persone, nel quale si rivolgeva ai “camerati della rete” mostrando il saluto romano e impugnando la bandiera della repubblica sociale romana. D’altra parte, la Suprema Corte ha evidenziato come la condotta dell’imputato non può definirsi neutra in riferimento alla successiva diffusione dei contenuti multimediali che sicuramente integra l’apologia del fascismo. Sebbene la condotta della materiale pubblicazione sia direttamente attribuibile al titolare del profilo social, non si può negare che l’imputato abbia fornito un contributo personale alla condotta delittuosa, partecipando attivamente alla registrazione dei video e rafforzando il proposito criminoso degli altri imputati. Infine, il Supremo Collegio, nel ribadire la responsabilità penale degli indagati, ha evidenziato come il video registrato dagli stessi sia rivolto a terzi non presenti e quindi destinato oggettivamente alla sua diffusione telematica piuttosto che alla mera conservazione personale. Nel contenuto della registrazione, i soggetti ritratti indirizzato il loro invito ai “camerati della rete” al fine di veicolare un messaggio, ad una platea ampia, funzionale alla potenziale adesione ad un movimento definito “fascista” da parte di soggetti animati da medesime simpatie.

Argomento: Dei delitti di apologia e istigazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 15 ottobre 2024, n. 37859)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) OMISSIS era accusato di essersi riunito con i due coimputati nel cimitero tedesco di Cassino, inneggiando ai caduti del fascismo e girando un video nel quale i tre si rivolgevano agli spettatori chiamandoli "camerati della rete" e li invitavano a partecipare a una manifestazione del giorno successivo nonché a tesserarsi ad un movimento da loro definito "fascista" (...).OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS erano inoltre imputati di essersi fatti ritrarre mentre compivano il saluto fascista in una fotografia che poi diffondevano su Facebook con una scritta inneggiante ai caduti della Repubblica sociale (...). La Corte d'Appello di Roma (...) ha (...) premesso che già il fatto che gli imputati si siano recati al sacrario militare germanico, dove sono raccolte le spoglie di più di 20.000 soldati tedeschi morti in Italia durante la seconda guerra mondiale, per inneggiare ai caduti e al fascismo fosse circostanza che esprimeva condivisione dei valori antidemocratici di cui l'allora alleato nazista si faceva portatore. Ma - ha evidenziato soprattutto la Corte d'Appello - gli imputati, con le iniziative lanciate in rete, hanno invitato un numero indeterminato di persone a tesserarsi a un movimento definito "fascista" e hanno collegato all'adesione a quel movimento la forza di arrivare fino al potere con qualsiasi mezzo, evidentemente anche violento (...). Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato (...). Il ricorso rimarca che non integra il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista (...) la costituzione e l'attività di movimenti che facciano propri alcuni punti programmatici del partito fascista; peraltro, la condotta di apologia del fascismo deve essere in concreto idonea a provocare adesioni e consensi, favorevoli alla ricostituzione del partito fascista. In perfetta coerenza con tali parametri, affermati anche dalla giurisprudenza costituzionale, il Tribunale di Cassino aveva escluso il reato, anche tenendo conto dell'esiguo numero dei singoli componenti, del carattere solo locale dell'attività, della inesistente adesione di proseliti e del fatto che il movimento "Fascismo e Libertà" fosse legalmente costituito con atto notarile. (...) Il ricorso è complessivamente infondato (...). L'art. 4 L. n. 645 del 1952 (come modificato dalla L. n. 152 del 1975 e dalla L. n. 122 del 1993) punisce al comma 1 "chiunque fa propaganda per [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio