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In tema di fattispecie di illecito trattamento dei dati personali, il pregiudizio sofferto dal soggetto titolare dei dati o da terzi può presentare natura patrimoniale o non patrimoniale

Rosaria Mariagrazia Fiorentino

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 6 marzo del 2023, aveva convalidato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato A.A alla pena e al  risarcimento dei danni di cui all'art.167 D.Lgs. n. 196 del 2003 nei confronti di B.B., costituitasi parte civile. Tuttavia, il medesimo era stato assolto in relazione al delitto di truffa per insussistenza del fatto.

AA., ricorso in Cassazione, lamentava violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, difettando la prova del nocumento che la condotta del ricorrente avrebbe arrecato alla persona offesa, non potendo ritenersi sufficiente, al riguardo, la deposizione del teste C.C. e l'e-mail inviata alla persona offesa da D.D.,che ritenevano non veritiere le asserzioni di A.A circa le condizioni di salute della B.B.

In più, in subordine, si censurava la sentenza per aver ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, dovendo invece la comunicazione del AA inquadrarsi nella fine della relazione tra i due.

Di contro, il Procuratore Generale proponeva declaratoria di inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle censure proposte con memoria tempestivamente inviata, il difensore di parte civile sollecitava la conferma della sentenza impugnata nonché delle statuizioni civili e la liquidazione delle spese sostenute.

Per la Suprema Corte di Cassazione il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.

Con riguardo alla mancata dimostrazione del "nocumento" di cui alla norma incriminatrice, secondo consolidato orientamento di legittimità "nel reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 196 del 2003 il nocumento è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento" (Sez.III, n. 29549 del 7/02/2017, F., Rv. 270458 - 01) E ancora, "in tema di trattamento illecito dei dati personali, il nocumento previsto dall'art. 167 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve intendersi come un pregiudizio

giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento" ( Sez. III, n. 52135 del 19/06/2018, B., Rv. 275456 – 03).

In applicazione dei summenzionati principi, la Suprema Corte ha ritenuto "nocumento" la propalazione da parte del ricorrente di informazioni relative alla positività della persona.

La condotta tenuta dal AA. aveva cagionato alla parte civile gravi danni non patrimoniali consistenti nelle sofferenze e nei patemi d'animo cagionati dalla scoperta dell'odiosa violazione della propria privacy perpetrata in suo danno dal suo ex a terzi con conseguenti ripercussioni sia sulla vita di relazione che sull'attività lavorativa dal momento che il C.C. era titolare di una gioielleria sita in prossimità del negozio di pane e dolci della B.B. e ne era cliente, e che l'eventuale diffusione da parte sua della notizia della sieropositività della donna fra gli altri esercenti del quartiere e fra gli altri avventori del panificio avrebbe potuto distruggere l'avviamento commerciale di quest'ultimo e decretarne la fine.

Manifestamente infondata risulta anche l'ulteriore doglianza concernente l'elemento soggettivo.

Anche in questo caso, il sintetico riferimento alle connotazioni crudeli e odiose della condotta, poste in evidenza dalla Corte territoriale vanno lette unitamente a quanto osservato dal primo giudice in ordine non solo alla piena consapevolezza e volontà della propria condotta, in capo al A.A, ma anche alla sua specifica finalità e cioè portare il CC. e la D.D. a conoscenza del della B.B.

In tale ottica nessun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza di un danno morale cagionato, alla parte civile, dalla comunicazione della sua positività al C.C. e alla D.D.

Tale comunicazione, in altri termini, ha "arrecato alla B.B. un nocumento alla vita di relazione, immettendo nell'orizzonte psicologico del C.C. e della D.D. quella preoccupazione e quel turbamento che sono alla base del pregiudizio se non del vero e proprio stigma che colpisce le persone affette da AIDS o HIV" “(…) Si tratta di conclusioni del tutto coerenti con i consolidati principi in tema di danno morale, la cui liquidazione postula non tanto una prova positiva, quanto piuttosto una completa allegazione delle circostanze fattuali determinative del danno medesimo.”

 

Argomento: Codice della Privacy
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 9 maggio 2024, n. 18211)

 

stralcio a cura di Annapia Biondi

“(…) E’ anzitutto opportuno richiamare il consolidato orientamento di questa Suprema Corte secondo cui "nel reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 196 del 2003 il nocumento è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento" (Sez. 3, n. 29549 del 07/02/2017, F., Rv. 270458 – 01)” “(…) In senso analogo, cfr. ad es. Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, B., Rv. 275456 - 03, secondo la quale "in tema di trattamento illecito dei dati personali, il nocumento previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento" “(…) In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza di un danno morale cagionato, alla parte civile, dalla comunicazione della sua positività al C.C. e alla D.D. effettuata dall'odierno ricorrente: tale comunicazione, in altri termini, ha "arrecato alla B.B. un nocumento alla vita di relazione, immettendo nell'orizzonte psicologico del C.C. e della D.D. quella preoccupazione e quel turbamento che sono alla base del pregiudizio se non del vero e proprio stigma che colpisce le persone affette da AIDS o HIV" “(…) Si tratta di conclusioni del tutto coerenti con i consolidati principi in tema di danno morale, la cui liquidazione postula non tanto una prova positiva, quanto piuttosto una completa allegazione delle circostanze fattuali determinative del danno medesimo.” “(…) Si è in particolare osservato, dal primo giudice (cfr. pag. 10), che la condotta del A.A. aveva cagionato alla parte civile "gravi danni non patrimoniali, consistiti nelle sofferenze e nei patemi d'animo cagionati dalla scoperta dell'odiosa violazione della propria privacy perpetrata in suo danno (peraltro da un ex promesso sposo) e dal tormentoso timore che il delicatissimo dato sensibile illecitamente comunicato a terzi venisse ulteriormente propalato con devastanti ripercussioni sia sulla vita di relazione che sull'attività lavorativa (tenuto conto che il C.C. era titolare di una [continua ..]

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