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In tema di fattispecie di illecito trattamento dei dati personali, il pregiudizio sofferto dal soggetto titolare dei dati o da terzi può presentare natura patrimoniale o non patrimoniale

Argomento: Codice della Privacy
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 9 maggio 2024, n. 18211)

 

stralcio a cura di Annapia Biondi

“(…) E’ anzitutto opportuno richiamare il consolidato orientamento di questa Suprema Corte secondo cui "nel reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 196 del 2003 il nocumento è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento" (Sez. 3, n. 29549 del 07/02/2017, F., Rv. 270458 – 01)” “(…) In senso analogo, cfr. ad es. Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, B., Rv. 275456 - 03, secondo la quale "in tema di trattamento illecito dei dati personali, il nocumento previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento" “(…) In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza di un danno morale cagionato, alla parte civile, dalla comunicazione della sua positività al C.C. e alla D.D. effettuata dall'odierno ricorrente: tale comunicazione, in altri termini, ha "arrecato alla B.B. un nocumento alla vita di relazione, immettendo nell'orizzonte psicologico del C.C. e della D.D. quella preoccupazione e quel turbamento che sono alla base del pregiudizio se non del vero e proprio stigma che colpisce le persone affette da AIDS o HIV" “(…) Si tratta di conclusioni del tutto coerenti con i consolidati principi in tema di danno morale, la cui liquidazione postula non tanto una prova positiva, quanto piuttosto una completa allegazione delle circostanze fattuali determinative del danno medesimo.” “(…) Si è in particolare osservato, dal primo giudice (cfr. pag. 10), che la condotta del A.A. aveva cagionato alla parte civile "gravi danni non patrimoniali, consistiti nelle sofferenze e nei patemi d'animo cagionati dalla scoperta dell'odiosa violazione della propria privacy perpetrata in suo danno (peraltro da un ex promesso sposo) e dal tormentoso timore che il delicatissimo dato sensibile illecitamente comunicato a terzi venisse ulteriormente propalato con devastanti ripercussioni sia sulla vita di relazione che sull'attività lavorativa (tenuto conto che il C.C. era titolare di una [continua ..]

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