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Risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale colui che, esterno al sodalizio, contribuisce volontariamente non ad aiutare singoli membri ad eludere le indagini, ma a rafforzare la capacità operativa del gruppo, la sua conservazione e la realizzazione di future attività criminali

Giuseppe Tuccillo

  1. Rilievi introduttivi

Con l’ordinanza emessa il 12 luglio 2023 e depositata il 23 agosto dello stesso anno, il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato una precedente decisione del Giudice per le indagini preliminari, datata 14 giugno 2023. Tale provvedimento riguardava P.M., per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. L'indagato è accusato di aver partecipato esternamente all’organizzazione mafiosa "Cosa Nostra”. Le imputazioni si riferiscono alla violazione degli articoli 81, 110 e 416 bis (commi 1, 2, 3, 4 e 6) del codice penale.

  1. Le considerazioni in diritto della Corte di Cassazione

Il Tribunale ha nuovamente esaminato gli elementi indiziari relativi sia all’esistenza dell’associazione mafiosa, sia al ruolo dell’indagato come concorrente esterno, tenendo conto anche delle contestazioni sollevate dalla difesa. È emerso che la partecipazione dell’imputato al sodalizio criminale, pur non essendo interna, è stata ritenuta altamente probabile, quasi certa. Tale conclusione si basa non solo sull’identificazione dell’indagato, ma anche su una serie di comportamenti concreti valutati nel loro insieme, che hanno portato a riconoscere una possibile collaborazione esterna con l’associazione mafiosa.

In merito al nesso causale, viene sottolineato che è necessario collegare direttamente la condotta dell’indagato — seppur atipica — agli effetti prodotti sull’organizzazione criminale. In particolare, tale condotta deve aver concretamente contribuito a sostenere, agevolare o rafforzare l’attività dell’associazione, mostrando quindi un apporto effettivo e riconoscibile al mantenimento operativo del gruppo mafioso.

La Corte, invero, ha specificato testualmente: “la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso.”

La decisione impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione riguardo alla valutazione del contributo necessario per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa.

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, commette tale reato anche l’imprenditore che, pur rimanendo estraneo alla struttura organizzativa del gruppo mafioso e senza condividere lo spirito associativo, instaura un rapporto vantaggioso con l’organizzazione: da un lato, ottiene benefici come il controllo del territorio; dall’altro, fornisce utilità all’associazione — ad esempio, attraverso risorse o quote di guadagno.[1]

La Corte ha chiarito anche come distinguere il concorso esterno dal semplice favoreggiamento o dalla partecipazione diretta. Si configura concorso esterno quando il soggetto, sebbene non appartenente al sodalizio, offre un contributo concreto al mantenimento e al rafforzamento dell’organizzazione criminale, supportando la sua operatività futura.[2]

Invece, si parla di favoreggiamento personale quando l’azione è mirata esclusivamente a proteggere un singolo affiliato dalle indagini, senza l’intento di sostenere direttamente l’attività dell’organizzazione. Un esempio è chi recupera e consegna una microspia per aiutare un membro dell’associazione mafiosa, agendo con l’unico scopo di ostacolare le investigazioni, senza volontà partecipativa.[3]

L’ordinanza impugnata, nelle pagine 13 e 14, richiama la giurisprudenza della Corte che nel tempo ha definito il profilo del concorrente esterno ai sensi dell’articolo 416 bis del codice penale. In particolare, viene sottolineato come la condotta dell’imputato si caratterizzi per un contributo costante e causale, finalizzato a riequilibrare la struttura interna della famiglia. Tale apporto è stato valutato come un intervento specifico e concreto, essenziale per garantire la sopravvivenza dell’intera organizzazione mafiosa.

 

  1. La massima

 

Attraverso la sentenza in commento, il giudice della nomofilachia ha statuito il principio di diritto in forza del quale, nel contesto del concorso esterno in associazione mafiosa, si configura il reato quando una persona, pur non facendo parte formalmente della struttura organizzativa del gruppo criminale e senza condividere lo spirito associativo ("affectio societatis"), fornisce un contributo concreto, specifico e causalmente rilevante che favorisca la conservazione, il rafforzamento e il perseguimento degli obiettivi dell’associazione. Tale contributo deve essere effettivamente percepibile e dimostrato attraverso un accertamento successivo della sua rilevanza causale.

L’utilizzo continuativo di locali commerciali per riunioni riservate tra i leader e i membri del sodalizio, la partecipazione a videochiamate con esponenti detenuti non appartenenti alla famiglia mafiosa, e la collaborazione in operazioni immobiliari promosse dalla leadership rappresentano indizi chiari di concorso esterno, non di semplice favoreggiamento personale. Infatti, queste azioni non mirano ad agevolare un singolo affiliato nel sottrarsi alle indagini, ma sono volte a sostenere la capacità operativa complessiva dell’organizzazione.

La differenza fondamentale tra concorso esterno e favoreggiamento risiede nella finalità: il primo mira a rafforzare e preservare l’intero gruppo criminale, mentre il secondo ha come obiettivo solo l’aiuto a un singolo membro per sfuggire alle investigazioni.

Dal punto di vista delle misure cautelari, la presenza di un rapporto fiduciario consolidato e duraturo con i vertici dell’associazione, unitamente alla costante concessione di spazi per incontri riservati, evidenzia una pericolosità sociale che giustifica la custodia cautelare in carcere, anche se il soggetto non ha precedenti penali.

Risponde, pertanto, di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale colui che, esterno al sodalizio, contribuisce volontariamente non ad aiutare singoli membri ad eludere le indagini, ma a rafforzare la capacità operativa del gruppo, la sua conservazione e la realizzazione di future attività criminali.

 

[1] In tal senso si veda anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455

[2] In tale alveo ermeneutico si inscrive, ex multis, Cass. Pen.Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013, dep.2014, Rv. 258194 “che ha ritenuto integrare gli estremi del concorso esterno in associazione per delinquere nella condotta dell'imputato che aveva locato, ad un gruppo criminale dedito alla perpetrazione di rapine, immobili destinati a base logistica ed a nascondiglio di strumenti utilizzati per la esecuzione dei delitti, mantenendo siffatta disponibilità nei confronti del sodalizio per ogni occorrenza.”

[3] Così, ex multis, Cass. Pen. Sez. 1 n. 48560 del 04/07/2023, Rv. 285461 che ha ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa.

Argomento: Dei delitti contro l'ordine pubblico
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 29 febbraio 2024, n. 8928)

Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo

(…) “Il Tribunale ha passato nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione mafiosa, che alla condotta di concorrente esterno dell'indagato, anche alla luce delle obiezioni come operate dalla difesa. risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione, in qualità di concorrente esterno, sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto attraverso plurime condotte analiticamente valutate e che, complessivamente considerate, consentono di ravvisare l'ipotesi del concorso esterno in associazione di tipo mafioso. La verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso. La ordinanza impugnata ha, dunque, operato una corretta applicazione delle indicazioni di questa Corte quanto alla "misurazione" dell'apporto che deve fornire il singolo perché possa essere considerato concorrente esterno: - integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455). Questa Corte ha evidenziato i criteri che consentono di distinguere la condotta di favoreggiamento da quella del partecipe e da quella del concorrente esterno rispetto all'associazione mafiosa ritenendo che: - risponde dì concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla [continua ..]

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