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I messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità trasformandosi in un mero documento "storico", sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza

Argomento: Mezzi di ricerca della prova
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 28 ottobre 2024 n. 39548)

Stralcio a cura di Claudia Scafuro

“OMISSIS ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta ad anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 1.400 di multa. (…) CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. La Corte territoriale ha illegittimamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, muovendo dall'erroneo presupposto che i messaggi inviati o ricevuti tramite WhatsApp hanno natura di documenti e possono, pertanto, essere acquisiti attraverso una mera riproduzione fotografica. Tale impostazione ermeneutica, seppure coerente con un indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319), è stata definitivamente superata da questa Corte a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 in cui il Giudice delle Leggi, pur pronunciandosi nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha chiarito che "lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza", e ciò anche nel caso in cui si tratti di messaggi già ricevuti e letti dal destinatario, con l'unica eccezione che, in ragione del tempo trascorso, il messaggio non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". Tale attualizzazione della nozione di corrispondenza rispetto ai nuovi mezzi di comunicazione ha comportato l'estensione anche ai messaggi elettronici della sfera di tutela prevista dall'art. 15 Cost., che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza "della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione", consentendone la limitazione "soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge". Facendo tesoro delle chiare indicazioni della Corte costituzionale, questa Corte ha abbandonato l'orientamento sopra citato, condiviso dalla sentenza impugnata, ed ha affermato che i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono [continua ..]

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