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Per il riconoscimento della continuazione ex art. 81 comma 2 c.p, occorre che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine
Argomento: Del concorso di reati
Sezione: Sezione Semplice
“Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli - quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione - ha accolto in parte l'istanza proposta da OMISSIS, tesa ad ottenere il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i fatti accertati in più decisioni irrevocabili.
In motivazione si evidenzia che: a) può essere riconosciuto il medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto delle due sentenze emesse in data 30 agosto 2008 dal Tribunale di Salerno e in data 11 marzo 2008 dalla Corte di Appello di Salerno, trattandosi di fatti sostanzialmente omogenei e commessi a breve distanza temporale - tra settembre e ottobre del 2006 - nel medesimo contesto territoriale; b) non può di contro riconoscersi la continuazione tra tali episodi e quelli giudicati dalla Corte di Appello di Napoli, pur se analoghi, che risultano commessi tra il 15 dicembre 2005 e il 9 maggio 2006, già riuniti in continuazione in sede di cognizione. (…)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
Va premesso che, in via generale, al fine di applicare la disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. è necessario che il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862). (…)
Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale - maturata in questa sede di legittimità - ha individuato i possibili «indici rivelatori» della effettiva preordinazione unitaria: nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, nelle concrete modalità della condotta, nella medesimezza del bene tutelato, nell'apprezzamento della causale e delle [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. I, 11 novembre 2024, n. 41381)
Stralcio a cura di Claudia Scafuro
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