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Tra il reato di abbandono incontrollato dei rifiuti e quello di discarica abusiva si è in presenza di un caso di “progressione criminosa” che può essere risolto sulla base del principio di specialità, nel senso che il reato di discarica, in quanto più grave, “contiene” quello meno grave di abbandono di rifiuti

Cristina Monteleone

La sentenza trae le mosse dal ricorso per Cassazione depositato da un soggetto condannato dalla Corte territoriale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti. Con l'atto di impugnazione, il ricorrente ha dedotto sei motivi di ricorso: in primo luogo, violazione di legge e contradditorietà in quanto la Corte territoriale esclude la natura permanente del reato contestato all'imputato ma ritiene che il reato non sia estinto per  prescrizione, implicitamente affermando la natura permanente del reato; in secondo luogo, violazione della disciplina del reato continuato in relazione agli aumenti operati per la continuazione. La Corte territoriale, in particolare, non ha compiutamente esplicato le modalità di calcolo degli aumenti di pena operati; in terzo luogo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato e il corretto smaltimento dei rifiuti avviato spontaneamente dal ricorrente; col quarto motivo, attesa la dichiarazione di estinzione di alcuni capi di imputazione per intervenuta prescrizione e la disposta continuazione tra i reati, è stata lamentata la mancata riduzione della pena; col quinto motivo, è stato lamentato il rigetto dell'applicazione delle pene sostitutive, in assenza di formulazione di una prognosi sul corretto adempimento da parte dell'imputato; da ultimo, la confisca disposta difetta del necessario nesso di pertinenzialità con il reato. L'attività di abbandono dei rifiuti, infatti, è avvenuta nel piazzale all'esterno del capannone e non all'interno di quest'ultimo.

Esaminato il ricorso, la Corte di Cassazione lo ha dichiarato infondato e lo ha rigettato.

Avuto riguardo al primo motivo di ricorso, preliminarmente la Suprema Corte rileva che la Corte territoriale ha errato nell'applicare i principi regolanti il concorso apparente di norme ossia la situazione nella quale si verifica la cd. tipicità plurima la quale può essere originaria o sopravvenuta.

Vi è contrasto in ordine ai criteri individuati per dirimere il suddetto concorso: in dottrina, detti criteri oltre al principio di specialità, sono il principio di sussidiarietà ovvero di consunzione; al contrario, in giurisprudenza, è stato individuato il principio di specialità ex art. 15 cod. pen. (cfr. Cass. pen. Sez. U, n. 20664 del 23/2/2017).

Il Giudice di legittimità ha rilevato che tra i reati di discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti si verifica la cd. duplice tipicità (apparente) sopravvenuta ossia l'iniziale condotta di abbandono incontrollato di rifiuti progredisce nel tempo fino ad integrare la più grave condotta di discarica abusiva. La giurisprudenza formatasi sul punto, infatti, ravvisa i criteri discretivi tra le due fattispecie normative sia nelle “dimensioni dell'area occupata” sia nella “quantità dei rifiuti depositati” (cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 19864 del 07/04/2022).

Il reato contravvenzionale di discarica abusiva è reato abituale ed è da ritenersi integrato qualora ricorrano i seguenti elementi di fatto: accumulo di rifiuti non occasionale (anche non sistematico) in una determinata area, eterogeneità dell'ammasso dei materiali, definitività del loro abbandono; il degrado dei luoghi quale risultato dell'ammasso dei rifiuti (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 686 del 14/12/2023). Ai fini dell'integrazione del reato in parola, è irrilevante la mancanza di attività di trasformazione, recupero o riciclo dei rifiuti.

L'abbandono dei rifiuti è invece configurabile qualora la condotta: sia meramente occasionale; abbia ad oggetto modesti quantitativi di rifiuti e aree non estese; non importi la gestione dei rifiuti.

Così delineati gli orientamenti giurisprudenziali afferenti l'abbandono di rifiuti e la discarica abusiva, rilevata la presenza di una progressione criminosa tra le due anzidette figure di reato, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale ha errato nell'escludere dal trattamento sanzionatorio alcune figure criminose ritenute prescritte.

In altri termini, così operando, la Corte impugnata ha effettuato un'indebita e favorevole riduzione del trattamento sanzionatorio che si sarebbe dovuto applicare all'imputato.

Atteso l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale, la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure l'operato del Giudice di secondo grado e ha rigettato il secondo motivo di ricorso.

Sono stati dichiarati inammissibili il terzo e il quarto motivo del ricorso: legittimamente il Giudice può rigettare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche qualora siano valorizzati elementi comportamentali del reo, come avvenuto nel caso di specie.

Parimenti, avuto riguardo alla cd. dosimetria della pena, la pena è da ritenersi congrua qualora il Giudice dia compiuta esplicazione del ragionamento seguito nel calcolare il trattamento sanzionatorio da applicare.

In riferimento al quinto motivo di ricorso, ad avviso della Suprema Corte, il Giudice può trarre il proprio convincimento in ordine all'eventuale mancata efficacia della pena sostitutiva da applicare all'imputato da una globale valutazione degli elementi di fatto concernenti i fatti di reato, ivi compresi i precedenti penali dell'imputato.

In definitiva, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

Argomento: Codice dell'ambiente
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III., 29 agosto 2024, n. 33287) 

Stralcio a cura di Claudia Scafuro 

"Con sentenza del 08/09/2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 27/10/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OMISSIS per i reati di cui al capo A) commessi anteriormente all'8 settembre 2018 perchè estinti per prescrizione e riconosciuta la continuazione con la sentenza del Tribunale di Milano, irr. 3/12/2015, in riferimento al più grave reato di cui al capo A), rideterminava la pena applicata allo stesso in anni 2 mesi 6 di arresto, 16.000,00 euro di ammenda, con aumento di ulteriori 4.000 euro a titolo di continuazione con la predetta sentenza.  Limitava la confisca all'area censita al OMISSIS mappale OMISSIS del catasto di OMISSIS alla quota di comproprietà della OMISSIS srl.»" (…) CONSIDERATO IN DIRITTO "Il ricorso è complessivamente infondato. (…) Preliminarmente, il Collegio evidenzia che il provvedimento impugnato non fa buon governo dei principi che regolano il concorso apparente di norme. (…) La giurisprudenza di questa Corte, al contrario, è consolidata nel rilevare che l'unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen. (…) Nel caso in esame, tra i reati di discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti si verifica un fenomeno di duplice tipicità (apparente) sopravvenuta, quando una iniziale condotta di abbandono di rifiuti prosegue nel tempo in forme quantitativamente più importanti, progredendo verso la discarica abusiva. Entrambi i reati hanno infatti in comune la dismissione di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, ma il criterio discretivo è stato rinvenuto principalmente nelle «dimensioni dell’area occupata», nella «quantità dei rifiuti depositati» (Sez. 3, n. 19864 del 07/04/2022, Catalano, n.m; Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 01, in motivazione). Più recentemente, questa Corte ha evidenziato (Sez. 3 n. 686 del 14/12/2023, dep. 2024, Torelli, n.m.) che la discarica abusiva si connota per le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; l’eterogeneità [continua ..]

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