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In tema di usura, gli oneri tributari del creditore e le detrazioni fiscali del debitore non concorrono al calcolo per la determinazione del tasso di interesse, non essendo tali elementi collegati al momento genetico dell´erogazione del credito, ai sensi dell´art. 644 co 4 c.p.

Ernesto Di Tommaso

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte affronta il tema inerente alla determinazione del tasso di interesse nel delitto di usura previsto e punito dall’art. 644 c.p.

La vicenda vede il proponimento di gravame da parte dei due ricorrenti, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale veniva riconosciuta un’unica condotta di usura in concorso.

I rispettivi difensori propongono ricorso per cassazione, articolando, il primo, quattro motivi di ricorso; il secondo tre motivi di ricorso.

Il Supremo Collegio, prima di affrontare il tema della determinazione del tasso di interesse, ripercorre en paissant la struttura dogmatica della fattispecie penalmente rilevante, evidenziando che il delitto di usura si snoda in uno schema bifasico. In particolare, chiarisce le Corte: “il reato, nella sua dimensione istantanea, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurai, mentre può giungere a consumazione con l’integrale adempimento dell’obbligazione illecita contratta, perché le statuizioni onerose, che seguono il piano di ammortamento pattuito in esecuzione del negozio usuraio compongono il fatto lesivo penalmente rilevante”.

Un giano bifronte, dunque, può essere intesa la fattispecie, che ha come punto comune l’induzione della vittima alla pattuizione di interessi o vantaggi usurai. E che, nel caso dell’effettivo conseguimento del vantaggio illecito, assume la veste di reato di danno; diversamente, in assenza del conseguimento, assume la forma di reato di pericolo, per la mera accettazione del pactum.

Proseguendo, nella disamina dei motivi di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto di entrare nel merito in relazione al quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse dal primo ricorrente, il quale lamentava la “motivazione mancante o manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. E, cod, proc. pen.), avendo la Corte territorialmente argomentato, in violazione di legge, in ordine al ritenuto superamento del tasso soglio, in quanto il tasso usurario deve calcolarsi al netto di imposte e tasse, anche in funzione dei cospicui vantaggi tributari previsti nella fattispecie ed analiticamente descritti e calcolati nell’allegazione alla memoria prodotta in grado di appello, illegittimamente ritenuta inutilizzabile dai giudici del gravame. Tale criterio di calcolo degli interessi (al netto delle spese e dei risparmi tributari) avrebbe portato il tasso di interesse praticato sotto il limite soglia allora previsto ai fini della rilevanza penale del fatto”.

Il secondo motivo oggetto di approfondimento da parte del Supremo Collegio è quello proposto dal secondo ricorrente al numero uno del proprio ricorso, ove si rileva la richiesta: “violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale prevista a pena di nullità ed inutilizzabilità, mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. B, c ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale stimato come inutilizzabile la relazione tecnica di natura tributaria, allegata alla memoria, contenente motivi di gravame aggiunti e da questi richiamata, con la quale si argomentava in diritto circa i criteri di calcolo del tasso soglia (al netto di imposte, tasse e vantaggi tributari). Erronea interpretazione del decreto ministeriale e delle istruzioni fornite sul tema dalla Banca d’Italia, atti che integrano la fattispecie di penale rilevanza.

Ebbene, entrambi i motivi di ricorso evidenziavano all’attenzione della Corte di Cassazione un diverso calcolo del tasso soglia ai fini della sussumibilità della condotta nella fattispecie prevista e punita dall’art. 644 c.p. sulla base della relazione tecnico-contabile prodotta in giudizio.

Le difese ritengono che, sulla base della consulenza depositata, le imposte e le tasse non debbano essere computate al compendio aritmetico per la determinazione del tasso soglia.

Tuttavia, la Suprema Corte addiviene ad una valutazione alternativa, richiamando il tenore letterale del quarto comma, dell’art. 644 cod. pen., affermando che: “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito   esclude dal calcolo degli interessi solo le spese per imposte che siano collegate alla erogazione del credito ( es. bollo sulla cambiale o spese di registrazione del contratto…”.

Con tale assunto, la Corte ritiene che nel caso di specie, non possa trovare applicazione in criterio de qua, atteso che le detrazioni tributarie indicate negli atti di ricorso, non sono collegate alla erogazione del credito. Pertanto, gli effetti fiscali e tributari del finanziamento (quali detrazioni, ritenute fiscali ecc.), pur se riportati nella dichiarazione dei redditi, sono avulsi dal calcolo degli interessi usurari ex art. 644, comma 4, c.p., in quanto non collegati all'erogazione del credito.

Quindi, si chiarisce che ai fini del criterio del calcolo del tasso soglia, sono non deducibili, ai fini del calcolo gli interessi praticanti, le spese per imposte e tasse non direttamente collegate alla erogazione del credito.

La soluzione ermeneutica del Supremo Collegio poggia sulla lettura dell’istituto con i principi immanenti lo ius criminalis, sostenendo appunto che: “del resto apparirebbe anche in conflitto con i principi di tipicità della incriminazione, tassatività del precetto, eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e ragionevolezza, una norma che facesse dipendere l’incriminazione dalle capacità contributive dell’agente o dell’offeso. Ciò che rileva, infatti, è l’obiettiva misura degli interessi e delle spese richieste dal creditore, che a questi si aggiungono, senza che il calcolo possa risentire del precipitato effettuale (peraltro soggettivo) degli interessi sulle parti del contratto di finanziamento.

 

Argomento: Dei delitti contro il patrimonio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 31 ottobre 2024, n. 40272)

Stralcio a cura di Antonio Picarella

“Si procede nei confronti dei ricorrenti (A.A.-quale finanziatore e B.B. come suo consulente commercialista), per unica condotta di usura in concorso (esclusa già in primo grado la continuazione interna con episodio novativo del 2013), ancorché il finanziamento fosse camuffato da contratto di associazione in partecipazione ad attività d'impresa; fatti aggravati dalla qualità di imprenditore dell'offeso, commessi in L, nell'aprile 2011, data della pattuizione della promessa di interessi usurari. (…) la correttezza della decisione sulla inutilizzabilità dell'atto portatore di un sapere tecnico non esaurisce il tema posto con i motivi di ricorso qui in scrutinio, giacché sul tema dei criteri calcolo del tasso soglia (16.635% annuo o poco superiore, non oltre il 17.8%), sulle tracce finanziarie da calcolare al fine di misurare il superamento dello stesso (indicato in imputazione in misura di poco superiore al 26%) si erano già sviluppati sia i motivi principali di appello, che quelli aggiunti. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha risposto sul punto in motivazione, ritenendo non deducibili, ai fini del calcolo degli interessi praticati, le spese per imposte e tasse non direttamente collegate alla erogazione del credito ed è questo il tema forte in diritto posto dai motivi di impugnazione (quelli di gravame e quelli di legittimità). Sul punto, non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte (né tra le sentenze massimate, né tra quelle non massimate). È stato, invece, più volte arato, anche in forme espositive digitalmente ripetitive, il tema delle spese da calcolare al fine di individuare il tasso in concreto praticato in quella che viene definita "usura bancaria". Si tratta del noto filone che riguarda l'inclusione della "commissione di massimo scoperto", che accompagna il superamento del fido concesso dall'istituto creditore (tra le tante, si segnalano Sez. 2, n. 28743 del 22/07/2010; Sez, 2, n. 46669 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252195; Sez. 2, n. 28928, del 3/7/2014, n.m.; Sez. 2, n. 46528 del 6/10/2022, n.m.) e le spese correlate alla erogazione (polizze assicurative, fideiussorie etc.), che il debitore deve sopportare per accedere al piano di finanziamento. Il Collegio ritiene che il testo dell'art. 644, quarto comma "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, [continua ..]

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