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L´uso concomitante della cosa per finalità private ed istituzionali non integra gli estremi del delitto di peculato, qualora da esso non derivi un apprezzabile nocumento economico o funzionale per l'amministrazione, dovendosi escludere che, in simili ipotesi, si realizzi l'interversione del possesso della cosa
Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice
“(…) Il tenore della disciplina extrapenale di riferimento è indiscusso.
L'art. 3, d.P.C.M. 25 settembre 2014 ("Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone") (…) stabilisce che "l'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio" (comma 1); ed aggiunge, al successivo comma 2, che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di (…) concedere l'uso delle autovetture di servizio (...) con modalità che ne consentano l'uso per finalità diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo".
Ed è pure incontroverso, in fatto: che all'imputato non fosse stato messo a disposizione l'alloggio dell'amministrazione che gli spettava in ragione del suo incarico; che quello da lui utilizzato fosse ubicato nel medesimo edificio in cui avevano sede gli uffici della polizia stradale costituenti articolazione del compartimento da lui diretto; che l'autovettura di servizio e gli autisti di volta in volta addetti alla stessa non siano stati mai da lui utilizzati per finalità non istituzionali diverse dall'accompagnamento da tale abitazione alla sede del suo ufficio e viceversa; che, nell'attesa di essere prelevato dall'abitazione e/o al ritorno presso la stessa, egli soleva incontrarsi con i responsabili degli uffici situati nel medesimo edificio, trattando tematiche organizzative o comunque inerenti all'attività degli stessi.
Non vi può esser dubbio, dunque, sul fatto che gli incontri dell'imputato con i dirigenti di quegli uffici alle sue dirette dipendenze costituissero esplicazione della sua attività istituzionale, non potendo ragionevolmente escludersi che la maggiore o minore brevità degli stessi o la loro estemporaneità fossero determinate proprio dalla sua quotidiana frequentazione personale di quei luoghi e di quei collaboratori, che escludeva la necessità di una loro programmazione e di una maggiore durata od articolazione.
Così definito il perimetro normativo e di fatto della vicenda in esame, il tema sul quale è [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. VI, 28 ottobre 2024, n. 39546)
Stralcio a cura di Vincenzo Nigro