home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2025 / In caso di morte dell'alunno minore, la responsabilità dell'istituto scolastico e ..
In caso di morte dell'alunno minore, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale nei confronti dei genitori ed extracontrattuale nei confronti dei fratelli
Alessandro Turano
1. Introduzione e inquadramento sistematico
Con la sentenza n. 14980 del 28 maggio 2024, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della responsabilità dell’istituzione scolastica in relazione al dovere di protezione e soccorso nei confronti dell’alunno, vittima di un grave incidente durante l’orario scolastico.
La pronuncia affronta, nello specifico, due snodi fondamentali: da un lato, la corretta qualificazione giuridica della responsabilità scolastica (contrattuale o extracontrattuale); dall’altro, l’estensione soggettiva degli effetti protettivi del rapporto contrattuale tra istituto e studente, distinguendo tra il danno subito iure hereditatis e quello iure proprio dai prossimi congiunti della vittima.
La decisione si pone così all’incrocio tra l’elaborazione giurisprudenziale in materia di obblighi di protezione derivanti dal “contratto educativo” e le complesse dinamiche della causalità omissiva in ambito civile.
2. La ricostruzione dei fatti e l’evoluzione processuale
La vicenda trae origine da un incidente scolastico occorso all’interno del cortile di una scuola elementare. Durante la ricreazione, una bambina di otto anni si scontrava accidentalmente con un’altra alunna, riportando un trauma cranico. L’insegnante addetta alla sorveglianza, presente sul posto, provvedeva ad assistere la minore e ad avvisarne il padre, il quale la prelevava poco dopo.
La bambina, tornata a casa, cominciava a manifestare sintomi allarmanti (vomito, sonnolenza, affaticamento), ma il primo contatto con la pediatra avveniva tardi. Su indicazione medica, la piccola veniva trasportata al pronto soccorso, dove le veniva diagnosticato un «voluminoso ematoma extradurale temporo-parietale sinistro con rottura della meningea media» e conseguente impegno del tronco encefalico. Nonostante l’intervento chirurgico d’urgenza, la minore decedeva pochi giorni dopo.
I genitori e i fratelli della vittima agivano in giudizio nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, dell’Istituto comprensivo e dell’insegnante, lamentando la violazione degli obblighi di vigilanza e di corretta gestione dell’emergenza scolastica, ed evocando la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti.
In particolare, veniva imputata al personale scolastico l’omessa attivazione del servizio di emergenza sanitaria (118), che avrebbe potuto consentire una diagnosi tempestiva e aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza della minore.
Con sentenza n. 838 del 20 settembre 2019, il Tribunale di Bolzano riconosceva la responsabilità extracontrattuale dei convenuti ai sensi dell’art. 2043 c.c. per l’inadeguatezza del soccorso prestato. I convenuti venivano pertanto condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali, sia iure proprio sia iure hereditatis.
La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 133 del 10 settembre 2021, pur dichiarando l’assenza di legittimazione passiva dell’insegnante (ai sensi dell’art. 61, comma 2, l. n. 312/1980), confermava la condanna nei confronti della Provincia e dell’Istituto scolastico, ma riformulava la qualificazione della responsabilità, inquadrandola in termini contrattuali. A fondamento della decisione, i giudici territoriali richiamavano il principio per cui il rapporto scolastico instaura un vincolo giuridico tra la scuola e l’alunno, fonte di obblighi positivi di vigilanza, protezione e soccorso.
La Corte d’appello rilevava che l’evento dannoso era riconducibile alla violazione di tali obblighi, osservando che «l’insegnante omise di attivare tempestivamente il servizio di emergenza sanitaria 118, nonostante le evidenti condizioni di sofferenza della bambina successivamente alla caduta» e che tale omissione risultava «dirimente nella determinazione dell’esito letale». Inoltre, in un passaggio chiave, affermava che «tale obbligo di vigilanza e protezione [...] si estende ovviamente alla fase successiva del soccorso una volta che l’alunno abbia subito danni».
A partire da tali considerazioni, i giudici di secondo grado ritenevano che la responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica non si esaurisse nella mera vigilanza sull’alunno, ma si estendesse all’intera gestione dell’emergenza conseguente all’evento traumatico, anche sotto il profilo della tempestività dell’intervento sanitario.
L’istituto scolastico, pur non essendo tenuto a compiere una valutazione medica, avrebbe dovuto attivare prontamente la centrale operativa del 118, così da consentire al personale sanitario di valutare direttamente le condizioni dell’alunna e decidere le misure opportune. Come chiariva la Corte, «non si trattava di stabilire la necessità o meno di un ricovero sulla base della sintomatologia», quanto piuttosto di «rivolgersi a un interlocutore qualificato [...] affinché venissero attivate le procedure di gestione dell’emergenza sotto la guida di personale medico».
In quest’ottica, i giudici trentini richiamavano l’elaborazione giurisprudenziale sul contenuto dell’obbligazione scolastica, fondata sull’art. 1218 c.c., secondo cui il rapporto derivante dall’iscrizione comportava una responsabilità contrattuale estesa anche alla fase post-lesiva. I familiari, in quanto contraenti del rapporto educativo, potevano dunque invocare la violazione dell’obbligo di protezione, che comprendeva tanto la prevenzione dell’evento lesivo quanto la sua corretta gestione.
La Corte fondava inoltre la propria valutazione sull’esito della consulenza tecnica d’ufficio, la quale evidenziava come i sintomi iniziali (vomito, sonnolenza, affaticamento) potessero essere riconducibili a un ematoma extradurale, tipicamente caratterizzato da un “intervallo libero” di apparente benessere clinico seguito da un rapido peggioramento. Il consulente affermava che, se la bambina fosse stata ricoverata tempestivamente e sottoposta a TAC, l’ematoma sarebbe stato individuato e l’intervento chirurgico eseguito «in una fase di totale reversibilità dei sintomi». In base a tali elementi, la Corte territoriale riteneva che «un monitoraggio attento e costante delle condizioni del soggetto [...] avrebbe consentito di avvertire la comparsa dei primi sintomi, tanto più se in ambiente ospedaliero».
Secondo i giudici di merito, non era dunque necessario dimostrare che l’insegnante avesse colpevolmente sottovalutato un quadro clinico chiaramente allarmante: bastava constatare che la situazione presentava sintomi ambigui, i quali, proprio per la loro incertezza, avrebbero dovuto indurre il personale scolastico ad agire con maggiore prudenza e a richiedere l’intervento del 118. La Corte sottolineava come tale omissione avesse aggravato il rischio clinico, integrando una violazione dell’obbligo contrattuale di protezione.
Il ragionamento del giudice di secondo grado si estendeva infine alla ricostruzione del nesso di causalità tra omissione e evento letale. In base all’art. 40, comma 2, c.p., e al principio del “più probabile che non” elaborato dalla giurisprudenza civile (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576), la Corte d’appello affermava che, in presenza di un tempestivo intervento medico, vi sarebbero state «concrete e apprezzabili possibilità di evitare l’esito fatale». L’evento dannoso appariva dunque, ex ante, come conseguenza non inverosimile della condotta omissiva. Secondo tale impostazione, il ritardo nell’attivazione del soccorso configurava una causa giuridicamente rilevante del decesso, tale da fondare la responsabilità dell’amministrazione scolastica.
3. Le censure della Cassazione: causalità omissiva e delimitazione soggettiva della responsabilità contrattuale
Nel pronunciarsi sul ricorso, la Corte di Cassazione ha concentrato la propria attenzione su due aspetti centrali: da un lato, la ricostruzione del nesso causale tra l’omissione contestata al personale scolastico e il decesso dell’alunna; dall’altro, la corretta individuazione dei soggetti legittimati ad agire in responsabilità contrattuale derivante dal cosiddetto contratto scolastico.
Sotto il primo profilo, la Corte ha censurato la motivazione della sentenza d’appello, osservando che il giudice di merito aveva fondato l’affermazione del nesso eziologico su un ragionamento meramente congetturale, privo del necessario accertamento probabilistico. In particolare, sarebbe mancato un effettivo giudizio controfattuale secondo il parametro del “più probabile che non”, che rappresenta, in tema di responsabilità omissiva, lo standard giuridico richiesto per ritenere causalmente rilevante una condotta inerte (artt. 40 e 41 c.p.; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576).
La Corte d’appello, pur valorizzando alcuni passaggi della consulenza tecnica, non aveva approfondito se, in presenza di una tempestiva attivazione del 118, l’intervento medico sarebbe effettivamente intervenuto in tempo utile per evitare l’esito letale. La sentenza impugnata si limitava, infatti, a riconoscere una generica possibilità di miglioramento della prognosi, senza trasformare tale possibilità in una probabilità logica fondata su dati oggettivi. Ne derivava, secondo la Cassazione, una motivazione apparente e assertiva, inidonea a sostenere la condanna secondo i criteri dell’art. 132, n. 4, c.p.c.
A ciò si aggiungeva l’omessa valutazione della configurabilità del danno da perdita di chance.
La Corte di legittimità ha rilevato che i giudici di secondo grado non avevano esplorato l’ipotesi che l’omissione contestata avesse privato la vittima della possibilità, concreta e apprezzabile, di salvarsi — ipotesi che, se adeguatamente motivata, avrebbe potuto condurre a un diverso tipo di responsabilità risarcitoria, limitata ma comunque fondata (Cass., Sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851).
Il secondo, decisivo profilo affrontato riguarda la soggettiva estensione della responsabilità contrattuale derivante dal rapporto scolastico. La Cassazione ha richiamato il principio per cui la responsabilità ex art. 1218 c.c. opera esclusivamente tra le parti del contratto e, nel caso specifico, si estende all’alunno e ai soggetti che stipulano l’iscrizione in suo nome e nel suo interesse, ossia i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Diversamente, i fratelli della vittima non potevano essere considerati beneficiari diretti dell’obbligo contrattuale di protezione, né titolari di una posizione giuridica assimilabile a quella del minore. In quanto soggetti terzi rispetto al vincolo negoziale, essi avrebbero potuto far valere un eventuale pregiudizio esclusivamente in base all’art. 2043 c.c., con il conseguente onere di provare autonomamente la sussistenza dell’illecito aquiliano.
La Corte ha escluso quindi espressamente che il contratto scolastico potesse produrre effetti protettivi in favore di soggetti estranei al rapporto, osservando che «non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti di soggetti diversi dall’allievo». Tale affermazione ha chiarito che non è sufficiente la prossimità affettiva o familiare a generare una posizione tutelata nell’ambito dell’obbligazione contrattuale.
La distinzione tracciata tra contraenti (i genitori) e terzi (i fratelli) assume così rilievo anche sul piano probatorio e sistematico: mentre i genitori possono giovarsi del regime di favore tipico della responsabilità contrattuale, i fratelli sono tenuti a dimostrare, secondo le regole ordinarie dell’art. 2043 c.c., la condotta colposa, il danno, il nesso eziologico e l’antigiuridicità dell’omissione.
La Corte ha così ribadito una netta linea di demarcazione, funzionale a delimitare i confini dell’effetto protettivo del contratto, secondo un’impostazione coerente con i principi generali in materia di obbligazioni.
La decisione rappresenta dunque un equilibrio tra l’ampliamento funzionale degli obblighi scolastici e la garanzia sistemica dei criteri di responsabilità: in questa luce, essa traccia una linea interpretativa che si presta a consolidare il contenuto precettivo del contratto educativo senza per ciò stesso eccedere in automatismi risarcitori.
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2024, n. 14980)
Stralcio a cura di Giorgio Potenza