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L´art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 è incostituzionale nella parte in cui prevede, per i reati rientranti nella competenza del Giudice di Pace, che l´imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato solo prima dell´udienza di comparizione, anziché entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento
Argomento: Riparazione del danno
Sezione: Corte Costituzionale
“[…] 1.– Con ordinanza del […] il Giudice di pace di […] ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede, per i reati rientranti nella competenza del giudice di pace, che l’imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato solo prima dell’udienza di comparizione, anziché entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Il rimettente, premesso di procedere nei confronti di una persona imputata del reato di percosse (art. 581 cod. pen.), riferisce che nel corso dell’udienza di comparizione, […], il difensore dell’imputato formulava istanza di definizione del giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 e, prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato effettuava banco iudicis l’offerta della somma […] a titolo risarcitorio, somma che non veniva ritenuta congrua dalla persona offesa.
Il rimettente, riscontrata la non tempestività dell’offerta in quanto formulata all’udienza di comparizione anziché prima, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, nei termini sopra indicati, accogliendo l’eccezione della difesa dell’imputato.
[…], la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, in quanto, stante l’affinità tra l’istituto di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 (rubricato «Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie») e l’art. 162-ter cod. pen. («Estinzione del reato per condotte riparatorie») determinerebbe una disparità di trattamento tra l’imputato che provveda alla riparazione del danno cagionato per la commissione di un reato rientrante nella competenza del giudice di pace e l’imputato che provveda alla riparazione del danno cagionato per effetto di un reato attribuito alla competenza del tribunale, in relazione al quale è stabilito che vi possa adempiere entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Secondo il rimettente, inoltre, sussisterebbe la violazione del medesimo parametro costituzionale anche in [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(C. Cost., 21 marzo 2024, n. 45)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
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