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In tema di reati fallimentari, il Sindaco non risponde di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose poste in essere da una società interamente partecipata dal Comune per effetto della sola qualifica di legale rappresentante dell´ente pubblico, in quanto, nel caso non vi sia prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo quale concorrente “extraneus”, ove sia dimostrato lo specifico contributo fornito al legale rappresentante della società.
Argomento: Reati fallimentari
Sezione: Sezione Semplice
“[…] 1.1. La Corte territoriale […] ha chiarito che […]:
[…] non era amministratore di fatto della società partecipata: […] non essendo emerso dall’istruttoria dibattimentale “[…] l’esercizio in modo continuativo e significativo di una ingerenza ben più pregnante nella gestione della società rispetto alla intrusione episodica rinveniente dalle tre condotte enucleate nella sentenza […] di primo grado;
le condotte […] quali la mancata convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione di capitale o la trasformazione della società stante la significativa perdita di esercizio, la violazione delle norme sulla evidenza pubblica nell’affidamento a terzi di lavori, la irregolarità dello sconto bancario e l’assunzione antieconomica dei nuovi dipendenti, sono attribuite all’imputato, quale concorrente extraneus, a titolo omissivo e causalmente collegate al dissesto e successivo fallimento della società: occorreva, dunque, dimostrare che l’imputato – quale socio della ditta fallita – fosse titolare di poteri idonei ad impedire quegli eventi in base alle disposizioni di natura civilistica;
esclusa la ricorrenza concreta dell’esercizio del cd. “controllo analogo” in assenza di un apposito procedimento, l’imputato nella sua veste di socio, non era tuttavia titolare di poteri impeditivi dell’evento dedotto in imputazione […].
1.2. La sentenza impugnata ha poi affrontato un ulteriore tema: le condotte “fattive” imputabili a […] nella ricostruzione del primo giudice consiste nella falsificazione del bilancio, […].
Anche in tal caso la motivazione della Corte territoriale appare immune da vizi logici atteso che evidenzia […] che siffatte condotte non sono mai state oggetto di contestazione: la pubblica accusa ha costruito l’imputazione in termini omissivi e non ha mai individuato […] quale concorrente extraneus rispetto alla falsa appostazione in bilancio.
Non solo: si tratta di condotte non univoche compatibili con una lettura alternativa, “[…] valutabili per diverso tipo di responsabilità politica, appunto, contabile o amministrativa […]”. […].
1.3. Il motivo […] non si confronta con la giurisprudenza in tema di concorso dell’extraneus nella [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
Cass. Pen., Sez. V, 22 febbraio 2024, n. 7723
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio