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La restituzione del cellulare oggetto di rapina non rende il delitto di speciale tenuità sopravvenuta. Detto accertamento va effettuato al momento della consumazione del reato, tenendo conto del bene giuridico tutelato, salvo sia diversamente stabilito dal legislatore

Argomento: Dei delitti contro il patrimonio
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 15 novembre 2024, n. 42124)

Stralcio a cura di Fabio Coppola

“(…) Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per non avere la Corte di appello considerato il valore esiguo della catenina di argento sottratta alla vittima e la pronta restituzione alla stessa del telefono cellulare pure sottrattole, secondo quanto riferito dalla persona offesa all'udienza del 6 marzo 2022, come puntualmente verbalizzato (…). Le doglianze del ricorrente si fondano sul rilievo che, secondo quanto dichiarato in dibattimento dalla vittima della rapina de qua, tra le res rapinate: - la catenina in argento sarebbe stata priva di apprezzabile valore; - il telefono cellulare le sarebbe stato successivamente restituito. Cionondimeno, la Corte di appello avrebbe disatteso la richiesta di riconoscere all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., osservando genericamente che «il profitto del reato consistette sia in un telefono cellulare che in una catenina di argento, oggetti il cui valore sommato supera i limiti entro i quali può essere riconosciuta tale attenuante». La motivazione fornita sul punto dalla sentenza impugnata è inficiata da un errore di diritto, pur non determinante annullamento, che va, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., corretto. Invero, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina (ed anche al delitto di estorsione), della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. Il delitto di rapina, ancorché incluso nel titolo XIII del secondo libro del codice penale, relativo ai delitti contro il patrimonio, ha in genere natura plurioffensiva, in quanto il danno che ne deriva non incide soltanto sulla sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della libertà fisica o psichica della persona offesa aggredita per la realizzazione del profitto. Ne discende che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in esame, non può aversi riguardo unicamente al fatto che il bene [continua ..]

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