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Lavori di pubblica utilità inizio: è onere del PM e dell´UEPE convocare l´imputato
Argomento: Dell'esecuzione della pena
Sezione: Sezione Semplice
“ (…) 2. La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, è disposta dal giudice della cognizione, che può indicare nella sentenza anche le specifiche modalità di svolgimento dell'attività alternativa, e la sua esecuzione è demandata all'UEPE, a cui spetta la verifica del corretto svolgimento di tale attività ma anche, se necessario, la determinazione delle sue modalità esecutive, a partire dall'ente presso cui svolgerla.
Questa Corte ha, però, stabilito che «In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata. (…)» (…). La ragione di tale decisione è che, proprio per consentire all'UEPE di svolgere la sua attività di controllo e verifica, esso deve essere informato sia dell'inizio dell'esecuzione della sanzione sostitutiva, sia delle sue concrete modalità, ed il condannato non è, pertanto, tenuto ad iniziare direttamente tale esecuzione senza l'impulso dell'autorità, bensì è onere dell'UEPE convocare l'interessato e concordare con lui, e con l'ente di riferimento, lo svolgimento del lavoro. La correttezza di tale argomentazione è dimostrata dalla concreta configurazione di questa particolare misura alternativa, che demanda al giudice della cognizione il potere di comminarla, e di determinarne le modalità esecutive, senza alcun onere in capo al condannato, che può anche astenersi dal richiederla (dovendo solo non opporsi ad essa), e non è comunque tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso cui svolgerla. E' pertanto irrilevante il fatto che il giudice avesse già stabilito le modalità di svolgimento del lavoro sostitutivo, avendo egli esercitato il potere conferitogli dalla norma, che non incide, però, sugli oneri che possono essere attribuiti al condannato.
Non può pertanto, in assenza di una disposizione normativa, essere attribuito al condannato l'onere di dare inizio all'esecuzione della sentenza, anche perché tale onere contrasterebbe con l'iter procedurale che il codice di rito stabilisce per la fase esecutiva [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., I Sez., 09 aprile 2024, n. 14670)
Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo
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