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Risponde di violenza privata il giornalista di inchiesta che assuma un atteggiamento insistente nei confronti dell´intervistato coartandone la libertà

Argomento: Dei Delitti Contro la Persona
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 31 agosto 2023, n. 36407)

stralcio a cura di Annapia Biondi 

“(…) La sussistenza dell'elemento oggettivo dell'ascritto reato è stato correttamente individuato nell'esercizio, da parte del ricorrente, di una reiterata, insistente e oppressiva pressione esercitata sulla persona di [OMISSIS], per il tramite dell'imposizione di domande, di riprese video e di posture fisiche, cui la persona offesa tentava invano di sottrarsi; una condotta siffatta, costringendo la vittima a un "pati" (ovverosia a tollerare od omettere una condotta determinata: v., tra le tante, Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507 — 01), può certo ricondursi a quella peculiare forma di violenza privata indicata dalla costante giurisprudenza di legittimità quale violenza "impropria", vale a dire un tipo di coartazione dell'altrui libertà «che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali». Invero, quella forma di insistente e reiterata pressione indicata dalla Corte territoriale è senz'altro uno degli «anomali mezzi» in cui può trovare espressione l'elemento materiale del reato di cui all'art. 610 cod. pen. (sul punto, v. già Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, Piccinin, Rv. 211230 - 01, fino a Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551, Sez. 5, n. 4284 det 29/09/2015, dep. 2016, G., Rv. 266020, ex plurimjs, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito delta violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima, o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione.” “(…) La Corte d'appello ha fatto buon governo degli orientamenti elaborati da questa Corte, secondo cui «la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca rileva solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima» ( in tal senso, Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 — 02, in un caso nel quale è stata esclusa la configurabilità della scriminante per il giornalista che, utilizzando false generalità ed una falsa qualità, si era introdotto in [continua ..]

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