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In tema di lesioni stradali, il giudice deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo inducano a scegliere la sanzione accessoria della revoca della patente in luogo di quella più favorevole della sospensione

Claudia Scafuro

 

In occasione del ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444

c.p.p. dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, con la quale si condannava OMISSIS alla pena di un anno di reclusione, e veniva disposta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida in relazione ai reati di cui all'articolo 590 bis c.p. contestato al capo A e all’articolo 186, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contestato al capo B, la Suprema Corte ha riconosciuto che “il giudice di merito può ora disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso articolo 222 C.d.S., comma 2 allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 589 bis c.p., commi 2 e 3”.

Nello dettaglio, il ricorso, ritenuto fondato, è stato proposto con l’unica censura relativa alla statuizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida rilevandone la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Giudice del merito si era determinato facendo esclusivamente riferimento alla condotta dell’imputato, il quale si era sottratto agli accertamenti necessari a verificare il suo eventuale stato di alterazione.

La Corte coglie l’occasione per rilevare che, in caso di sentenza di applicazione della pena relativa ai reati di cui all'articolo 589 bis c.p. disciplinante l’ipotesi di reato dell’omicidio stradale e all’articolo 590 bis c.p. regolatore delle personali stradali gravi o gravissime, dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 222 C.d.S. quarto periodo, del

 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per questi reati, il giudice potesse disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.1, il giudice può ora disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca.

Questo non esclude la possibilità, per il giudice di merito, di adottare l’applicazione della sanzione amministrativa più grave della revoca in virtù della sospensione della patente anche quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 589 bis c.p., commi 2 e 3, dando però conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'articolo 218

C.d.S., comma 2.2  Tale requisito troverebbe soddisfazione anche mediante

l'indicazione di un solo parametro sul quale il giudice decida di fondare la propria scelta tra la sospensione della patente e la più grave misura della revoca e di pervenire ad un trattamento individualizzante.

Mentre, nel caso impugnato, la motivazione relativa a tale scelta è stata del tutto assente.

Sul punto, la Corte ha ulteriormente argomentato con riguardo all’illogicità della motivazione.

Si è ritenuto necessario evidenziare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria devono essere del tutto autonomi rispetto a quelli che vengono essere posti alla base della determinazione della sanzione penale.

Le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa appaiono dunque autonome tra di loro e non possono essere

 

 

 

 

 
   

 

1 C. Cost., ud. 19 febbraio 2019, 17 aprile 2019, nr. 88

2 Cass. Pen. Sez. IV, 23/03/2022, nr. 13747

 

raffrontate ai fini  di  un'eventuale  incoerenza  o  contraddittorietà  intrinseca del provvedimento.3

Difatti, nonostante nella formulazione voluta dal legislatore, il secondo comma dell’art. 222 c.d.s. prevede, tra l’altro, che alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a  norma  dell’art.  444 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p., consegua la revoca della patente di guida, la Suprema Corte ha fatto proprio l’insegnamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 88 del  17  Aprile 2019, eliminando quelle forme di automatismo valutativo che privano l’interprete dei poteri di giudicare un fatto nella sua concretezza e peculiarità.

Venendo meno qualsiasi forma di automatismo valutativo, si richiede con vigore l’esigenza di una precisa motivazione che è alla base dell’indefettibile esercizio del diritto di difesa.

Consequenzialmente, non vi sarebbe spazio per una soluzione alternativa: il giudice non ha motivato la sua scelta e la sentenza deve essere cassata e rinviata al Tribunale per un nuovo giudizio sul punto.

Pertanto, la Corte conclude annullando la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia, disponendo un rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Salerno altro magistrato.

Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. 4, 8 novembre 2023, n. 44916)

Stralcio a cura di Antonio Picarella

  “5. In caso di sentenza di applicazione della pena relativa al reato di cui all'articolo 589 bis c.p., dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo, il giudice può ora disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso articolo 222 C.d.S., comma 2 allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 589 bis c.p., commi 2 e 3. 6. Per quanto riguarda l'asserita carenza motivazionale, è necessario precisare che il venir meno dell'automatismo nell'applicazione della sanzione accessoria più grave non esclude la possibilità per il giudice di pervenire a un trattamento individualizzante sulla base di una motivazione sintetica, mediante l'indicazione anche di un solo parametro sul quale abbia fondato la scelta discrezionale tra la sospensione della patente e la più grave misura della revoca. 6.1. Va, tuttavia, fatta applicazione nel caso in esame del principio secondo il quale, in tema di lesioni stradali, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'articolo 218 C.d.S., comma 2 (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022 - 01). Tale puntuale motivazione e, nel caso concreto, assente. 6.2. Con riguardo all'asserita illogicità della motivazione, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria sono del tutto autonomi rispetto a quelli che devono essere posti a base della determinazione della sanzione penale, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01).”

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