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In tema di lesioni stradali, il giudice deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo inducano a scegliere la sanzione accessoria della revoca della patente in luogo di quella più favorevole della sospensione
Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice
“5. In caso di sentenza di applicazione della pena relativa al reato di cui all'articolo 589 bis c.p., dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo, il giudice può ora disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso articolo 222 C.d.S., comma 2 allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 589 bis c.p., commi 2 e 3.
6. Per quanto riguarda l'asserita carenza motivazionale, è necessario precisare che il venir meno dell'automatismo nell'applicazione della sanzione accessoria più grave non esclude la possibilità per il giudice di pervenire a un trattamento individualizzante sulla base di una motivazione sintetica, mediante l'indicazione anche di un solo parametro sul quale abbia fondato la scelta discrezionale tra la sospensione della patente e la più grave misura della revoca.
6.1. Va, tuttavia, fatta applicazione nel caso in esame del principio secondo il quale, in tema di lesioni stradali, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'articolo 218 C.d.S., comma 2 (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022 - 01). Tale puntuale motivazione e, nel caso concreto, assente.
6.2. Con riguardo all'asserita illogicità della motivazione, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria sono del tutto autonomi rispetto a quelli che devono essere posti a base della determinazione della sanzione penale, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01).”
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. 4, 8 novembre 2023, n. 44916)
Stralcio a cura di Antonio Picarella
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