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Risponde di truffa consumata e non tentata colui che deposita un assegno sotto falso nome su apposito conto corrente, anche se viene scoperto e identificato prima del relativo incasso

Argomento: Dei Delitti Contro il Patrimonio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. pen., Sez. II, 17 ottobre 2023, n. 42335)

stralcio a cura di Annapia Biondi

“(…) Si addebita all'imputato di avere ricevuto un assegno dell'importo di oltre 20.000Euro di provenienza furtiva destinato a B.B. e di averlo, utilizzando una patente di guida contraffatta e fingendo di essere B.B., portato all'incasso, depositandolo in un conto aperto allo scopo.   Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo:”   “(…) 2.2 Violazione degli artt. 56 e 640 c.p. poichè la Corte ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità del secondo motivo di appello, con cui si chiedeva di riqualificare la condotta contestata al capo B come tentativo di truffa, in quanto l'imputato è stato sorpreso e identificato primadell'incasso della somma oggetto dell'assegno, che era stata depositata sul conto corrente aperto con le false generalità della persona offesa. Il ricorrente osserva che ai fini della consumazione del delitto di truffa rileva non il momento dell'incassodell'assegno o quello del deposito sul conto, ma il momento in cui l'assegno viene scambiato in denaro e il denaro incassato. La Corte di appello ha invece ritenuto che la fattispecie si sia consumata e che il danno per la compagnia assicurativa sia derivato dall'aver dovuto emettere un nuovo assegno.” “(…) in tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benchè minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione. (Sez. 5 -, Sentenza n. 35590 del 22/02/2019 Ud. (dep. 05/08/2019) Rv. 276777 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 44379 del 25/11/2010 Cc. (dep. 16/12/2010) Rv. 249170 - 01). In una fattispecie simile è stato precisato che anche il semplice accredito in conto corrente di assegni di illecita provenienza costituisce ingiusto profitto, atteso che esso consente di far fittiziamente figurare, nei confronti di terzi, una determinata disponibilità sul conto medesimo con tutti i conseguenti vantaggi connessi alla esistenza del rapporto in questione, cui si accompagna il danno della banca che deve dar luogo ad iniziative comportanti dispendio di tempo e denaro una volta [continua ..]

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