home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2022 / In tema di O.E.I., quanto acquisito all´estero dalla messaggistica criptata sulla piattaforma ..

indietro stampa contenuto leggi libro


In tema di O.E.I., quanto acquisito all´estero dalla messaggistica criptata sulla piattaforma SKY-ECC non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell´art. 234-bis cod. proc. pen.

Argomento: Mezzi di prova
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 2 novembre 2023, n. 44154)

stralcio a cura di Annapia Biondi

“(…) Va esclusa l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che, introdotto dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, stabilisce che «E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e di dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».” “(…) Ora, l'operatività della richiamata disposizione può ritenersi giustificata esclusivamente nell'ipotesi di acquisizione di documenti e dati informatici, intesi come elementi informativi "dematerializzati' che preesistevano rispetto al momento dell'avvio delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria francese ovvero che erano stati formati al di fuori di quelle investigazioni: nel caso portato all'odierna attenzione di questa Corte, di contro, risulta in maniera sufficientemente chiara che quella acquisita è stata in parte documentazione di attività di indagine e in parte documentazione preesistente che ha, però, costituito oggetto delle ulteriori iniziative istruttorie di quella autorità straniera. In particolare, la disposizione dettata dall'art. 234-bis cod. proc. pen. è di certo inapplicabile se riferita ai risultati di una attività acquisitiva che, anche in attuazione della richiesta di assistenza formulata dall'autorità giudiziaria italiana, si sia concretizzata nella apprensione occulta del contenuto archiviato in un "server" ovvero nel sequestro di relativi dati ivi memorizzati o presenti in altri supporti informatici, nella disponibilità della società che gestiva quella piattaforma di messaggistica. In questa ipotesi è, altresì, discutibile il rilievo secondo cui l'acquisizione dei documenti e dati informatici di certo non disponibili al pubblico - sia avvenuta con "il consenso del legittimo titolare", cioè il mittente o il destinatario dei messaggi, ovvero l'anzidetta società di gestione della piattaforma, dovendo l'autorità giudiziaria straniera essere considerata mero detentore qualificato di quei dati a fini di giustizia. Una siffatta attività acquisitiva, pertanto, va inquadrata nelle disposizioni dettate in materia di perquisizione e sequestri, in specie nella norma dettata dall'art. 254-bis del codice di rito (introdotto dalla legge 18 marzo 2008, [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio