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Il “silenzio” serbato dall´agente può configurare raggiro, rilevante ai sensi dell´art.640 c.p., solo se “eloquente”

Argomento: Dei Delitti Contro il Patrimonio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. pen., Sez. II, 16 novembre 2023, n. 46209)

stralcio a cura di Annapia Biondi

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 “(…) Il solo silenzio non può essere considerato alla stregua di una condotta fraudolenta, in quanto l'agente non è tenuto ad alcun obbligo di garanzia nei confronti dell'altro contraente, né la mera violazione del principio di buona fede è di per sé idonea ad essere sussunta nelle pur ampie nozioni di artifizi o raggiri costituenti il nucleo portante del reato di truffa.”  “(…) Se così è, il raggiro - a differenzia dall'artifizio che comprende sempre una condotta attiva (la cd. mise en scène) può indicare un comportamento non necessariamente verbale («per lo più di natura verbale», si è detto), quindi, anche silenzioso, sebbene ispirato ad astuzia tale da sorprendere la buona fede altrui ed indurre, con il concorso di altre condotte attive, l'altro contraente a fare qualcosa che egli altrimenti non farebbe nello stesso modo.” “(…) Pertanto, una attenta valutazione del silenzio impone di distinguere tra il semplice silenzio inerzia, di per sé incolore in quanto puramente negativo e il silenzio eloquente, di carattere comunicativo o comunque espressivo, che è invece munito di specifica significatività, quale contegno positivo con significato e valore di dichiarazione, per l'emersione di circostanze ed elementi di varia natura che arricchiscono la situazione nella quale s'innesta il contegno dell'agente e, quindi, anche il suo significato penalistico quale condotta da considerarsi commissiva.” “(…) Occorre, in conclusione, chiedersi quale valore abbia avuto il silenzio nello specifico contesto di riferimento per verificare se sia in concreto accompagnato da circostanze che lo trasformino in fatto concludente, tale da costituire un comportamento attivo raggirante, cioè un raggiro tipico vero e proprio.” “(…) La trasformazione del silenzio in comportamento concludente può aver luogo là dove il medesimo contegno silenzioso risulti in concreto corredato da altre circostanze, ulteriori elementi o fattori di contesto, che ne trasformino il significato penalistico in un contegno psichico positivo, dal valore commissivo, rendendone univoca l'oggettiva direzione lesiva atta ad ingannare la controparte per indurla al compimento dell'atto patrimoniale dannoso.” “(…) 1.2.5 All'esito delle considerazioni svolte, dunque, [continua ..]

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