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Integra il delitto di cui all'art. 483 c.p. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza

Argomento: Dei delitti contro la fede pubblica
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III,  27 aprile 2023, n. 17419)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo 

“(…) 5. (…) Secondo quanto ritenuto dallo stesso G.i.p., "risulta che l'imputato, allegando alla dichiarazione di residenza un contratto di locazione contraffatto e contenutisticamente falso, ha effettivamente commesso la condotta allo stesso contestata nell'imputazione". Nondimeno, il G.i.p., discostandosi deliberatamente "dal consolidato contrario orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione" (p. 2), ha ritenuto che la condotta in esame non integri gli estremi del reato di cui all'art. 483 c.p.. Dopo aver evidenziato che l'art. 76, comma 1.D.P.R. n. 445 del 2000 - che punisce "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente decreto" - non contiene un'autonoma norma incriminatrice ma opera un rinvio alle fattispecie incriminatrici previste dal codice penale e dalle legge speciali, ad avviso del G.i.p., affinché la falsa attestazione contenuta in un'autocertificazione possa essere ricondotta alla fattispecie ex art. 483 c.p., è necessario: 1) che il privato renda una falsa dichiarazione; 2) che tale attestazione sia resa ad un pubblico ufficiale; 3) che sia altresì resa in un atto pubblico; 4) che quest'ultimo sia destinato a provare la verità del fatto attestato. Orbene, ad avviso del G.i.p. il requisito sub 3) non sarebbe presente nel caso di dichiarazione falsa contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto la stessa non è ricompresa nella nozione di "atto pubblico" fornita dagli artt. 2699 e 2700 c.c. Del resto, secondo il G.i.p., la giurisprudenza di legittimità non avrebbe mai affermato apertamente che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia un atto pubblico (…). Di conseguenza, l'attestazione fatta dal privato in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o di certificazione) non può essere considerata un'attestazione fatta " in un atto pubblico" e, quindi, non può integrare il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, in quanto detta dichiarazione è formata dal privato e non dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sue funzioni, il quale rappresenta il mero destinatario della stessa. Aggiunge il G.i.p. che il requisito dell'attestazione in un atto pubblico non può ritenersi soddisfatto dall'equiparazione tra dichiarazione sostitutiva e dichiarazione resa a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 76, comma 3, [continua ..]

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