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Violenza sessuale: per l´integrazione del reato è sufficiente il mancato consenso, non occorrendo anche la manifestazione di dissenso

Argomento: Dei delitti contro la libertà personale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 10 maggio 2023, n. 19599)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“5. (…) Secondo costante giurisprudenza della Corte (…) «integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona. (Fattispecie in tema di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente). La Corte ha altresì affermato (…) che «l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (…). Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente (…). Né è sufficiente il mero consenso all'atto sessuale, è altresì necessario che il consenso riguardi la specifica persona che quell'atto compie (arg. ex art. 609—bis, comma secondo, n. 2, cod. pen.)». Ancora, si è affermato (…) che «non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative introdotte a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 66 del 1996, [...] un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato [...] un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera di intimità sessuale, dovendosi al contrario ritenere [...] che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell'esclusione dell'offensività della condotta, una manifestazione di consenso dell soggetto passivo che quand'anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita (…)». In sostanza, nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria. Tale interpretazione appare anche conforme alla succitata Convenzione di Istanbul, il cui articolo 36 impegna gli Stati a [continua ..]

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