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Caso Renzi: la Procura non poteva acquisire senza l´autorizzazione del Senato «messaggi di posta elettronica e whatsapp del parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi»
Argomento: Conflitto di attribuzione
Sezione: Corte Costituzionale
"1.– Con ricorso depositato l’11 maggio 2022 (…), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, per avere quest’ultima acquisito agli atti del procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R. corrispondenza scritta riguardante il senatore Matteo Renzi (in carica dal 9 marzo 2018) senza previa autorizzazione del Senato (in quanto mai richiesta), menomando con ciò le attribuzioni garantite a quest’ultimo dall’art. 68, terzo comma, Cost.
1.1.– Secondo quel che emerge dalle deduzioni e dalle produzioni documentali delle parti, il procedimento penale in questione – instaurato originariamente nei confronti di diversi soggetti e per differenti vicende – ha visto successivamente indagati il senatore Renzi e persone a lui collegate in relazione al sostegno economico prestato da una fondazione di diritto privato (la Fondazione Open), o per il tramite di essa, all’attività politica dello stesso senatore Renzi e della corrente del Partito democratico di cui egli era il massimo esponente: sostegno idoneo ad integrare – secondo l’ipotesi accusatoria – il delitto di finanziamento illecito di partiti politici. (…)
4.– Passando, con ciò, all’esame del merito del conflitto, il primo e preliminare interrogativo al quale questa Corte si trova a dover dare risposta è se l’acquisizione, da parte della Procura della Repubblica di Firenze, dei materiali di cui si discute sia effettivamente riconducibile al paradigma del «sequestro di corrispondenza», ai fini dell’operatività della prerogativa parlamentare prefigurata dall’art. 68, terzo comma, Cost.
Il punto – sul quale le parti esprimono opinioni contrastanti – va esaminato in modo separato con riguardo ai messaggi di posta elettronica e WhatsApp, da un lato, e all’estratto di conto corrente bancario, dall’altro.
4.1.– Per quanto attiene ai primi, le parti concordano sul fatto che l’acquisizione di messaggi di posta elettronica e WhatsApp operata nel caso di specie non sia qualificabile come intercettazione. (…)
4.2.– Esclusa, dunque, l’ipotesi dell’intercettazione, resta da appurare se gli atti investigativi considerati ricadano nell’altra fattispecie cui ha riguardo [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(Corte Cost., 27 luglio 2023, n. 170)
Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo
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