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Non sussiste il reato di molestie perpetrato su piattaforme di messaggistica virtuale istantanea quando il destinatario può disattivare la ricezione delle notifiche del mittente

Argomento: Delle Contravvenzioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 3 ottobre 2023, n. 40033)

stralcio a cura di Annapia Biondi

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 “(…) La questione attiene al significato da attribuire alla locuzione "col mezzo del telefono", utilizzata dal legislatore del 1930, ed alla possibilità di ricomprendere in essa anche delle modalità di interferenza, non gradita, nella vita altrui create dallo sviluppo tecnologico, e non immaginate dal legislatore nel momento in cui è stata scritta la norma.” “(…) La locuzione codicistica "col mezzo del telefono" diventa, pertanto, la formula utilizzata dal legislatore del 1930 per sanzionare le condotte moleste perpetrate mediante una comunicazione di carattere invasivo cui il destinatario non può sottrarsi (se non disattivando l'apparecchio telefonico); la comunicazione telefonica comporta, infatti, la immediata interazione tra il chiamante e il chiamato e la diretta intrusione del primo nella sfera delle attività del secondo, fenomeno che, nel caso dei messaggi di posta elettronica, non si verificherebbe.” “(…) L'interpretazione della espressione "col mezzo del telefono" come riferita all'utilizzo delle linee telefoniche, quale veicolo della comunicazione molesta, permette di ricondurre all'alveo del penalmente rilevante, agli effetti dell'art. 660 c.p., anche l'invio di messaggistica telematica molesta, pure nel contesto dell'attuale sviluppo tecnologico, caratterizzato da tipologie di linee telefoniche molto diverse (analogiche, digitali, satellitari, in fibra ottica) senza che ci si debba porre il problema del tipo di accesso alla rete utilizzata dal mittente del messaggio molesto. Le stesse differiscono, infatti, sul piano della tecnologia attraverso cui avviene l'accesso dell'utente alla rete telefonica generale, ma hanno in comune il carattere della diffusività, che permette ad una persona di raggiungere, attraverso la concatenazione mondiale delle reti pubbliche di telecomunicazione, un destinatario con cui non avrebbe altrimenti un canale di telecomunicazione a distanza di tipo privato.” “(…) Le pronunce passate in rassegna si confrontano, infatti, tutte con la tesi che le comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica possano avere una invasività minore della comunicazione tradizionale effettuata con il mezzo del telefono, ma - ad eccezione della pronuncia D'Alessandro - la superano in concreto attribuendo rilievo decisivo alla circostanza che le comunicazioni moleste effettuate mediante [continua ..]

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