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Legge “Spazzacorrotti”: il potere discrezionale del giudice del patteggiamento nell´applicazione delle pene accessorie si estende anche al patteggiamento c.d. allargato

Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 4 aprile 2023, n. 14238)

Stralcio a cura di Giulio Baffa

“3. (…) La sentenza impugnata ha applicato agli imputati una pena principale superiore ai due anni di reclusione e le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici in perpetuo e della incapacità in perpetuo di contrarre con la pubblica amministrazione. Le pene accessorie sono state applicate senza nessuna motivazione. 4. (…) Con l’art. 1, comma 4, lettera e), numeri 1) e 2), della legge indicata (n.d.R.: l. n. 3 del 2019), inoltre, il legislatore ha, rispettivamente, modificato il comma 1 dell’art. 445 cod. proc. pen., e introdotto nella stessa norma un nuovo comma 1-ter. La prima modifica, incidente sulla disposizione che prevede il beneficio della esenzione dalle pene accessorie per i casi in cui il rito si concluda con l’applicazione di una pena detentiva non superiore al due anni (cosiddetto “patteggiamento ordinario”), introduce la specificazione in forza della quale «nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter». La seconda modifica aggiunge all’art. 445 cod. proc. pen. il comma 1-ter, in cui si stabilisce che «con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale». Quanto all’ambito applicativo della nuova disciplina, non è in contestazione che essa incida sul “patteggiamento ordinario” (…). Dunque, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 2019, gli imputati per i reati contro la pubblica amministrazione non si giovano più automaticamente, in caso di “patteggiamento ordinario”, del beneficio della esenzione dalle pene accessorie previste dall’art. 317-bis cod. pen., poiché la valutazione sul punto è ora rimessa al giudice. (…). Nella versione previgente, come è noto, il principio generale contenuto nell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. era quello del divieto di applicazione delle pene accessorie nei casi in cui la pena applicata fosse contenuta nel limite di due anni di reclusione soli o congiunti a pena pecuniaria. (…). Si è osservato come, per effetto [continua ..]

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