home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2022 / Risponde di produzione di materiale pedopornografico chi riprende con il cellulare una spiaggia di ..

indietro stampa contenuto


Risponde di produzione di materiale pedopornografico chi riprende con il cellulare una spiaggia di nudisti, indugiando, senza altro giustificabile motivo, sulle parti intime dei minori ivi presenti

Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 10 luglio 2023, n. 29817)
Stralcio a cura di Fabio Coppola 

(…) “Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 600 ter, ultimo comma, c.p. per essere stata confermata la condanna per il delitto di produzione di materiale pedopornografico con riguardo a filmati, effettuati con il telefono cellulare, in una spiaggia frequentata da nudisti. Negli stessi, peraltro mai diffusi a terzi - circostanza non sufficientemente valorizzata dalla Corte territoriale sarebbero semplicemente rappresentati momenti di vita di spiaggia in un'area dove viene praticato il nudismo e benchè siano stati ripresi anche fanciulli, insieme a persone adulte, non vi era particolare indugio su dettagli corporei, con conseguente difetto del requisito dello scopo sessuale della rappresentazione degli organi genitali dei minori. (…) Premesso che il reato di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter c.p., in quanto posto a tutela del bene giuridico della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pornografico, è configurabile anche a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale produzione (Sez. 3, n. 29826 del 24/09/2020, A., Rv. 280100), occorre considerare che il concetto di materiale pornografico rilevante ai fini dell'applicazione della legge penale è oggi codificato nell'art. 603, ultimo comma, c.p. (…) Vi si prevede, infatti, che "per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali". (...) La sentenza afferma che il video, contenente immagini che la Corte territoriale giudica sufficientemente nitide, "indugia con attenzione sui bambini - di varie età - nudi" e che questi "sono ripresi insistentemente e spesso isolandoli dal contesto, cioè concentrando l'inquadratura solo su di loro". Non può dunque dubitarsi del fatto che ne siano visibili (anche) gli organi sessuali, sicchè la doglianza al proposito contenuta nel quarto motivo di ricorso non è fondata, ed è anche generica, considerato che il ricorrente neppure specificamente sostiene il contrario. (…) Nella produzione di materiale concernente minori non coinvolti in attività sessuali esplicite, simulate o reali, dunque, è la [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio