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Ex Millantato credito ‘pretestuoso´ tra continuità normativa con il traffico di influenze illecite e la truffa: i due orientamenti alla base del contrasto rimesso alle Sezioni Unite

Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 19 luglio 2023, n.31478)

Stralcio a cura di Fabio Coppola 

“(…) 3. In ordine all'esistenza o meno di un nesso di continuità normativa tra la formulazione vigente dell'art. 346-bis c.p. e l'ormai abrogato comma 2 dell'art. 346 c.p. si sono registrate interpretazioni contrastanti, la cui divaricazione può dirsi provocata essenzialmente dal requisito delle relazioni con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio: requisito, questo, certamente previsto dall'art. 346-bis c.p., che viene diversamente inteso nella giurisprudenza di legittimità. (…). L'orientamento che propende per la continuità normativa è stato inaugurato da Sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730 - 01 (…). In altri termini, la "nuova" ipotesi di traffico di influenze illecite punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali - di natura economica o meno -, rappresentandogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dall'esistenza o meno di una relazione con quest'ultimo. Ciò a condizione - fatta oggetto di un'espressa clausola di riserva ("fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis") - che l'agente non eserciti effettivamente un'influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, dandosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione previste da detti articoli. La norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato. Risultano dunque superate le difficoltà, spesso riscontrate nella prassi giudiziaria, nel tracciare in concreto il discrimen fra il delitto di millantato credito previsto dall'art. 346 c.p. e quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346-bis c.p., scaturenti dalla difficoltà di verificare l'esistenza - reale o solo ostentata - della possibilità di influire sul pubblico agente. (…) Sempre nel 2019, la sentenza Sez. 6, n. 5221 del 19/09/2019, dep. 2020, Impeduglia, Rv. 278451-01, accolse un orientamento contrario, che propende per la negazione della continuità normativa che ci [continua ..]

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