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Inutilizzabilità delle intercettazioni: il regime non si applica a quelle disposte prima del 31 agosto 2020

Argomento: Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 8 marzo 2023, n. 9846)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2. Quanto al tema della inutilizzabilità delle captazioni è necessario chiarire quale sia il quadro normativo a cui nella specie debba farsi riferimento. Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, ha modificato l'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., stabilendo che "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali e obbligatorio arresto in flagranza e dei reati di cui all’art. 260, comma 1” (…).Con il d.lgs, 29 dicembre 2017, n. 216 ed il citato decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161 (…) sono state apportate numerose modifiche alle norme del codice di procedura penale, la cui operatività è stata differita (…) «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020». (…)3. Con riferimento all'art. 270 cod. proc. pen. (…) la disciplina sopravvenuta non è applicabile alle intercettazioni disposte ed autorizzate, come nel caso di specie, prima (…) del 31 agosto 2020.(…) [I]l riferimento alla data di iscrizione del procedimento assolv[e] alla funzione di delimitare l’ambito di applicazione della nuova disciplina e dunque di escludere che essa trovi applicazione per le autorizzazioni che, sebbene siano state disposte successivamente a tale data, sono relative a procedimenti iscritti in epoca antecedente ad essa.Rispetto alle intercettazioni disposte con provvedimenti autorizzativi anteriori al 31 agosto 2020, la nuova disciplina (…) non è applicabile, essendo evidente che per tali provvedimenti l’epoca di iscrizione del procedimento è necessariamente anteriore (…).Si è in particolare chiarito che le intercettazioni eseguite nella vigenza della precedente disciplina, e quindi disposte nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme di legge vigenti al momento della loro autorizzazione, non possono mutare regime normativo per effetto di sviluppi procedimentali successivi (…).4. Dunque, al fine della verifica della utilizzabilità delle captazioni è necessario fare riferimento alla disciplina previgente e ai principi fissati dalle Sezioni unite della Corte non la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, (…) che (…) hanno stabilito che "in tema di [continua ..]

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