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Configura il reato di detenzione o accesso a materiale pedopornografico la partecipazione consapevole ad una chat di gruppo dalla denominazione inequivoca e la condivisione con altri utenti dei relativi file di chiara natura pedopornografica indipendentemente da eventuali operazioni di salvataggio (download) di detto materiale su dispositivi informatici

Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 04 settembre 2023, n. 36572)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…) 1. Ai fini di una puntuale qualificazione giuridica della condotta in contestazione (…), occorre muovere dalla ricostruzione dei fatti riportati nell’incipit della sentenza impugnata, (…), dove si dà atto che l’imputato, attraverso l’applicazione della messaggistica Telegram, in quanto partecipante alla chat denominata “(…)”, condivideva i file ivi contenuti, (…), raffiguranti minori in atti sessualmente espliciti e dunque di natura pedopornografica. In particolare l’imputato, al pari di ogni componente della chat, non solo aveva accesso attraverso le proprie credenziali al materiale ivi presente che, una volta immesso da qualunque partecipante, viene automaticamente salvato sul cloud di Telegram rendendolo perciò visualizzabile in ogni momento da ogni componente del gruppo e scongiurando al contempo ogni possibile rischio di perdita dei dati, ma aveva altresì la facoltà di scambiarli con altri utenti, (…). Sostiene tuttavia la difesa che tale condotta, in difetto di alcun download dei file sul proprio cellulare, (…), non consenta di configurare la detenzione posta a fondamento della fattispecie delittuosa di cui all’art. 600 quater, primo comma cod. pen., potendo semmai ritenersi integrata la meno grave previsione contenuta nel terzo comma che punisce l’accesso intenzionale e senza giustificato motivo a materiale pedopornografico mediante l’utilizzo della rete. Tale assunto non può essere condiviso. Il concetto di detenzione, seppur derivante dall’istituto civilistico nel quale indica, (…), il potere di gestione su una res in capo a chi ne abbia il godimento con la consapevolezza che si tratti, a differenza del possesso che si identifica nell’esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale, di un bene altrui (animus detinendi), è stato mutuato dal legislatore penale con riferimento al solo elemento materiale ovverosia, prescindendo integralmente dall’animus, nella mera accezione della disponibilità materiale di un bene, e dunque in termini della sua sostanziale fruibilità. (…). Spostando i termini della questione nel campo strettamente penale, va osservato che i file, lungi dal poter essere definiti entità astratte attesa la loro consistenza fisicamente tangibile sol che si consideri [continua ..]

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