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Le gare pubbliche cui fa riferimento il reato di turbata libertà degli incanti e i concorsi per il reclutamento dei professori universitari non sono assimilabili a causa del chiaro det-tato normativo e della diversità strutturale delle offerte

Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 25 luglio 2023, n. 32319)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…) 3. (…).La questione che si pone è se le condotte descritte nella imputazione, con cui si sarebbe turbato un pubblico concorso strumentale all’incarico di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, siano riconducibili alla fattispecie di turbata libertà degli incanti. Non pare esservi dubbio che le fattispecie poste a tutela delle gare pubbliche siano state nel corso del tempo oggetto di una crescente applicazione, che ha disvelato, da una parte, maggiori margini operativi, idonei a fornire risposte a fenomeni inquinanti diffusi, ma, dall’altra, numerose questioni conseguenti all’allargamento dell’ambito operativo della fattispecie. (…). (…) (…), l’ampliamento della portata della fattispecie non discende dalla genericità della descrizione del fatto da parte del legislatore, ma dalla interpretazione data nel corso del tempo dalla giurisprudenza. E’ noto infatti come la giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni abbia ritenuto che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui la pubblica amministrazione proceda all’individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris adottato ed anche in assenza di formalità (…); “gara” che si configura tutte le volte in cui vi sia una competizione tra aspiranti, che si svolga sulla base della previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte (…), (…). (…), nella nozione di “gara” – (…)- rientra qualsivoglia <<procedura di gara, anche informale o atipica, ogni volta che la pubblica amministrazione proceda all’individuazione del contraente su base comparativa, a condizione che l’avviso informale o il bando e comunque l’atto equipollente indichino previamente i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie (…). 4.In questo contesto di riferimento si pone la questione oggetto del ricorso, e cioè se nella nozione di “gara” di cui si avvale la Pubblica Amministrazione per [continua ..]

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