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La condotta susseguente al reato che rileva ai fini del mancato riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis c.p. è quella che incide sull'offesa, aggravandola, mentre non rilevano comportamenti successivi che si limitino a manifestare la capacità a delinquere
Argomento: Della non punibilità per particolare tenuità del fatto
Sezione: Sezione Semplice
“La Corte di appello di Bologna ha confermato la qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, ed ha escluso che la condotta potesse essere sussunta in quella di detenzione per uso personale e, pur valorizzando il dato quantitativo modesto (ca. 0,25 gr. di principio attivo), ha ritenuto che il frazionamento in cinque dosi; la disponibilità della somma di Euro 400 quale provento di spaccio pregresso, non avendone l'imputato dimostrato altra legittima provenienza, le circostanze e modalità del fatto (l'imputato, era stato controllato nel parcheggio di un supermercato mentre si trovava in compagnia di altri due connazionali, e, al momento del controllo, aveva lasciato cadere un pacchetto di sigarette nel quale si trovava lo stupefacente, suddiviso in cinque dosi), escludevano che l'imputato si trovasse nel luogo in cui era stato controllato per acquistare droga, destinata al consumo personale.
La Corte di merito ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis c.p. sottolineando la pericolosità, per la salute degli assuntori, della droga oggetto di spaccio e ha ritenuto che non si fosse in presenza di "attività eccezionale" avendo l'imputato diversi precedenti a suo carico per reati contro il patrimonio e di altro tipo, tali per cui si reputa che l'attività delinquenziale sia abituale, perlomeno per permettergli di procurarsi i mezzi di sussistenza essendo persona senza fissa dimora”(…)
“Nel giudizio della Corte di merito, valenza centrale, ai fini del diniego di applicazione della causa di non punibilità, ha assunto il requisito di abitualità della condotta illecita, giudizio espresso anche sulla base dei precedenti penali dell'imputato che, come rilevato dal difensore e come riscontrabile dal certificato penale agli atti del giudizio di appello, sono relativi a fatti successivi a quello per cui si procede.
La valutazione della Corte di appello, nella parte in cui ha valorizzato tali condanne, si pone in contrasto con la giurisprudenza più risalente di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, non assumevano rilievo i comportamenti successivi alla commissione del reato (Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, Anzaldi, Rv. 278391), poiché la disposizione [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. VI, 31 ottobre 2023, n. 43941)
Stralcio a cura di Antonio Picarella
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