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Omicidio stradale: attenuazione della pena se le vittime erano senza cintura

Giorgia Fucito 

 

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione, nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata in relazione all’omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 589bis, co. 7, c.p., coglie l’occasione per puntualizzarne ulteriormente il relativo ambito applicativo.

Più nel dettaglio, l’imputato era stato condannato in primo grado in ordine al reato di omicidio stradale, di cui all’art. 589bis c.p., per aver cagionato la morte dei tre passeggeri dal medesimo trasportati, a seguito di un incidente stradale riferibile alla condotta imprudente, negligente ed imperita del prevenuto, al quale veniva contestata la violazione di una pluralità di prescrizioni previste dal Codice della strada (artt. 140, 141, co. 1, 2, 3 e 142, d.lgs. 285/1992).

In particolare, nell’immettersi nel tratto stradale che lo avrebbe condotto ad una rotatoria, a causa della presenza di un dosso e dell’elevata velocità – di molto superiore a quella prescritta –, l’imputato aveva perso il controllo dell’autovettura, che si era schiantata contro il guardrail, ribaltandosi numerose volte. A causa dell’impatto, i passeggeri avevano riportato ferite molto gravi, e successivamente avevano perso la vita.

A seguito di conferma della sentenza di condanna da parte del giudice di seconde cure, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, dolendosi, inter alia, del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al co. 7 dell’art. 589bis c.p.

In particolare, nel motivo di gravame, l’attenzione veniva concentrata sulla condotta imprudente dei passeggeri, i quali, non avendo indossato le cinture di sicurezza, avevano così contribuito alla verificazione dell’evento mortale in loro danno. Conseguentemente, secondo la prospettazione difensiva, doveva ritenersi senza dubbio integrata la citata attenuante ad effetto speciale, considerato che il co. 7 dell’art. 589bis c.p. stabilisce che “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”.

Preliminarmente, pare opportuno segnalare come l’attenuante in esame si inserisca nel più ampio intervento di riforma realizzato con L. 23 marzo 2016, n. 41, con il quale il legislatore ha introdotto nel tessuto codicistico, quali autonome ipotesi di reato, le fattispecie di omicidio stradale, di cui all’art. 589bis c.p., e di lesioni personali stradali di cui all’art. 590bis c.p.

La citata novella normativa ha tentato di fornire una risposta più incisiva contro l’allarme sociale destato dal numero sempre più elevato di vittime della strada. Infatti, il quadro legislativo previgente – il quale configurava l’omicidio stradale come ipotesi circostanziata di omicidio colposo ex art. 589, co. 2, c.p. – veniva da più parti ritenuto inadatto alle esigenze di tutela penale.

Questo condusse ad una serie di interventi normativi tutti orientati all’inasprimento complessivo della risposta sanzionatoria[1], culminati con l’introduzione di un’autonoma fattispecie di reato – in quanto tale sottratta al gioco del bilanciamento –, peraltro corredata da una serie significativa di circostanze aggravanti privilegiate, rispetto alle quali, per espressa previsione normativa (art. 590quater c.p.), eventuali circostanze attenuanti concorrenti non possono mai essere ritenute equivalenti ovvero prevalenti, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 98 e 114 c.p.

La severità dell’analizzato regime sanzionatorio permette di comprendere più chiaramente la previsione di un’attenuante come quella di cui al co. 7 dell’art. 589bis c.p., con la quale l’ordinamento accorda al colpevole una generosa riduzione di pena (sino alla metà), per le ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza della sua condotta.

Mostrando un’attenzione tutt’altro che scontata alle specificità del caso concreto, il legislatore ha inteso riconoscere il minor disvalore oggettivo di cui si connota il fatto tutte le volte in cui l’evento infausto non risulti essere esclusiva conseguenza dell’azione ovvero dell’omissione del reo, prevedendo una significativa riduzione della pena irrogabile.

Come chiarito anche dalla Consulta, nella sentenza 19 febbraio 2019, n. 88, con il co. 7 dell’art. 589bis, c.p., è stata introdotta una circostanza attenuante ad effetto speciale del tutto peculiare, in quanto attinente al rapporto eziologico, la quale – eccezionalmente – opera come deroga al principio dell’equivalenza delle concause, di cui all’art. 41, co. 1, c.p.

La norma da ultimo citata, come noto, prevede che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra azione od omissione e l’evento.

In deroga a tale previsione, l’art. 589bis, co. 7, c.p. assume come elementi mitigatori del trattamento sanzionatorio quei fattori eziologici che si inseriscono nel medesimo decorso causale in cui si colloca la condotta del reo, e che con essa concorrono alla realizzazione dell’evento.

Per effetto della norma in esame, le condizioni preesistenti, concomitanti ovvero sopravvenute, purchè non siano tali da interrompere, escludendolo, il nesso di causalità ex art. 41, co. 2, c.p., comportano una diminuzione della pena.

Così tracciate le linee essenziali della attenuante in esame, occorre ora soffermarsi sul relativo ambito applicativo, sul quale si concentra l’attenzione della sentenza dei giudici di legittimità oggetto del presente commento.

Pare opportuno premettere che, come ricordato anche dalla pronuncia in esame, l’ampia formulazione lessicale della norma consente di ricomprendere nell’alveo del co. 7 dell’art. 589bis, c.p. tutte quelle situazioni in cui la condotta colposa dell’autore del reato si ritiene minore per essere stato determinato l’evento morte anche da concomitanti fattori, quali comportamenti colposi della vittima o di terzi, o anche concorrenti cause esterne.  

Tra questi, dunque, secondo la prospettazione difensiva, dovrebbe considerarsi ricompreso anche il contegno imprudente delle vittime che, non avendo indossato i dispositivi di sicurezza, contribuirono alla verificazione dell’evento del reato. A sostegno, viene evidenziato come sia stato lo stesso consulente tecnico del P.M. ad aver concluso ritenendo che una contraria condotta prudente dei passeggeri avrebbe scongiurato l’evento mortale.

Il mancato riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale era stato motivato dai giudici di secondo grado sulla base di una inedita lettura della disposizione in base alla quale “l’evento” menzionato dall’art. 589bis, co. 7, c.p. deve intendersi riferito all’incidente stradale, e non già all’evento mortale.

Secondo la Corte di appello, tale soluzione risulterebbe l’unica coerente con la ratio sottesa alla riduzione di pena prevista dalla norma; in altri termini, solo il concorso di altri fattori, umani o naturali, nella determinazione del sinistro è suscettibile di attenuare il disvalore della condotta, e conseguentemente di giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Argomentando diversamente, secondo la Corte, l’applicazione dell’attenuante in esame diventerebbe una sorta di automatismo, considerato che la morte è sempre la conseguenza di una pluralità di cause contingentemente necessarie.

Il ricorrente, tuttavia, lamenta l’inesattezza di una simile ricostruzione, essendo per converso pacifico che “l’evento” menzionato nell’art. 589bis, co. 7, c.p. debba intendersi riferito all’evento del reato di omicidio stradale, e cioè alla morte della persona offesa.

Sul punto, la Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, censurando l’incoerenza dell’interpretazione fornita dai giudici di appello alla luce sia del dato letterale, sia della ratio sottesa a tale previsione. Puntualizzano i giudici di legittimità che, nella fattispecie di omicidio stradale, l’evento del reato corrisponde alla morte causata per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Evento, quest’ultimo, che merita una risposta sanzionatoria attenuata tutte le volte in cui risulti essere conseguenza, oltre che della condotta dell’agente, di ulteriori fattori causali concorrenti. 

La Cassazione, inoltre, ricorda come, prima della introduzione dell’art. 589bis c.p., il mancato utilizzo da parte della persona offesa dei dispositivi di sicurezza, pur non assurgendo a fattore interruttivo del nesso di causalità ex art. 41, co. 2, c.p., veniva pacificamente valorizzato, quale condotta colposa concorrente, ai fini della determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 c.p.

La Corte, dunque, conclude ritenendo che non vi è ragione di non ricomprendere fra i concomitanti fattori dell’evento anche la condotta colposa della persona offesa consistita nel non aver ottemperato all’obbligo, pure previsto dal Codice della Strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte.

A sostegno di tale assunto, i giudici di legittimità citano una serie di precedenti giurisprudenziali in materia. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo, quali possibili concause dell’evento rilevanti ex art. 589bis, co. 7, c.p., la Corte richiama le condizioni metereologiche avverse, la condotta colposa dei sanitari, nonché l’attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici.

Sulla base di tali premesse, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589bis, co.7, c.p., affinché venga rivalutato il contegno delle vittime quale possibile concausa dell’evento morte, secondo i principi affermati nella sentenza rescindente.

 

[1] Si fa riferimento, tra le altre, alla riforma del 2008 con cui il legislatore ha modificato l’art. 589, co.2, c.p., innalzando il massimo edittale previsto ed introducendo la circostanza aggravante ad effetto speciale, ormai abrogata, di cui al co. 3 dell’art. 589, c.p., peraltro sottratta al giudizio di bilanciamento per effetto di quanto previsto dall’art. 590bis c.p. nella sua formulazione originaria, antecedente alla riforma del 2016.

Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo 

(Cass. pen., Sez. IV, Sent., 07 marzo 2023, n. 9464)

"1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo attinente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7 c.p.. 2. A norma di tale articolo, “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”. Ricorre, dunque, tale circostanza attenuante ad effetto speciale nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. 2.1.La Corte di appello, in replica all’analogo motivo formulato con l’impugnazione, ha ritenuto che nel caso di specie non vi fossero i presupposti normativi di applicabilità della circostanza attenuante in esame. Secondo i giudici l’art. 589 bis comma 7 c.p., nel prevedere la diminuzione della pena fino alla metà nelle ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza della azione o della omissione del colpevole, farebbe riferimento all’evento-incidente e non già all’evento-morte, in coerenza con il fatto che soltanto il concorso di altri fattori, umani o naturali nella determinazione del sinistro è suscettibile di attenuare il disvalore della condotta e giustifica un minore trattamento sanzionatorio: diversamente opinando, proseguono i giudici, l’attenuante in parola diventerebbe quasi obbligatoria, posto che la morte è sempre la conseguenza di una pluralità di cause contingentemente necessarie. 2.2. (…) Nel reato di cui all’art. 589 bis cod. pen l’evento, per come è costruita la fattispecie, è la “morte causata per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale”, che dovrà essere punito in maniera attenuata nelle ipotesi in cui concausa della morte sia stata oltre alla condotta colposa dell’autore del reato anche un comportamento colposo della vittima o di terzi o qualunque concorrente causa esterna. 2.3. Pacifico, prima della introduzione della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, c.p. che, in caso di incidente stradale, il mancato uso da parte della vittima delle cinture di sicurezza integrasse una condotta colposa concorrente della quale si doveva tenere conto nella determinazione della [continua ..]

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