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Diffusione di notizie segrete e violazione della libertà di espressione

Argomento: Libertà di espressione
Sezione: Corte EDU

(CEDU, 14 febbraio 2023, ricorso n. 21884/18, Caso Halet c. Lussemburgo)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo 

“(…) Come le parti, per le quali questo punto era indiscusso, la Corte ritiene che la condanna del ricorrente abbia costituito un'ingerenza nell'esercizio del suo diritto alla libertà di espressione, tutelato dall'articolo 10 della Convenzione. Riconosce inoltre - pur rilevando che le parti non hanno sollevato questo punto - che l'ingerenza era prevista dalla legge e che perseguiva almeno uno degli scopi legittimi elencati nell'articolo 10 § 2 della Convenzione, vale a dire la protezione della reputazione o dei diritti altrui, in particolare la protezione della reputazione e dei diritti di PwC. La questione che rimane da affrontare è se l'interferenza fosse "necessaria in una società democratica". (…) "La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni di base per il suo progresso e per l'autorealizzazione di ciascun individuo‑. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 10, essa si applica non solo alle "informazioni" o alle "idee" che sono accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, scioccano o disturbano. Sono queste le esigenze di pluralismo, tolleranza e ampiezza di vedute senza le quali non esiste una "società democratica". Come stabilito dall'articolo 10, questa libertà è soggetta a eccezioni che... devono essere interpretate in modo rigoroso e la necessità di eventuali restrizioni deve essere dimostrata in modo convincente... L'aggettivo "necessario", ai sensi dell'articolo 10 § 2, implica l'esistenza di una "necessità sociale pressante". In generale, la "necessità" di un'interferenza con l'esercizio della libertà di espressione deve essere stabilita in modo convincente. Certo, spetta in primo luogo alle autorità nazionali valutare se esiste una tale necessità in grado di giustificare l'ingerenza e, a tal fine, esse godono di un certo margine di apprezzamento. Tuttavia, il margine di apprezzamento va di pari passo con la supervisione europea, comprendendo sia la legge che le decisioni che la applicano. Nell'esercizio della sua giurisdizione di vigilanza, la Corte deve esaminare l'ingerenza alla luce del caso nel suo complesso, compreso il contenuto delle dichiarazioni contestate e il contesto in cui sono state rilasciate. In particolare, deve stabilire se l'ingerenza in questione sia [continua ..]

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