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Nel caso di estradizione passiva verso la Repubblica Popolare Cinese sussiste il rischio concreto di tortura

Argomento: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 17 maggio 2023, n. 21125)

stralcio a cura di Giulio Baffa 

"[…] Il ricorso si incentra sulla ritenuta sussistenza di un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti nel caso in cui la ricorrente fosse consegnata e sottoposta al regime detentivo in Cina. […] [G]li elementi di maggior consistenza sono costituiti dalle fonti internazionali e dalla recente sentenza resa dalla Corte EDU nel procedimento Liu c. Polonia. […] 2.1. Ripercorrendo, in estrema sintesi, il contenuto della pronuncia CEDU, devono essere richiamati i seguenti elementi di valutazione: - nelle osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura sulla Cina del 12 dicembre 2008 si dava atto che, nonostante gli sforzi dello Stato parte per affrontare la pratica della tortura e i problemi correlati nel sistema giudiziario penale, il Comitato rimane profondamente preoccupato per le continue accuse, corroborate da numerose fonti legali cinesi, di un uso abituale e diffuso della tortura e dei maltrattamenti nei confronti dei sospetti in custodia di polizia, soprattutto per estorcere confessioni o informazioni da utilizzare nei procedimenti penali; inoltre, veniva riscontrata la mancata introduzione di un divieto esplicito in ordine al ricorso a mezzi di tortura ed il continuo affidamento alle confessioni come forma comune di prova per l’accusa; - le osservazioni conclusive del medesimo Comitato, del 3 febbraio 2016, pur attestando alcune modifiche normative, confermavano un giudizio complessivamente negativo, richiamando i continui rapporti che indicano come la pratica della tortura e dei maltrattamenti sia ancora profondamente radicata nel sistema di giustizia penale, che si basa eccessivamente sulle confessioni come base per le condanne, peraltro in assenza di adeguati controlli da parte del potere giurisdizionale in ordine all’attività svolta nel corso delle indagini da parte della pubblica sicurezza; il quadro complessivo emergente dalle informazioni ricevute dalle autorità cinese doveva ritenersi sostanzialmente inaffidabile, sia in quanto non venivano messi a disposizione una quantità rilevante di dati richiesti, sia perché molte delle condotte poste in essere dall’autorità di pubblica sicurezza resterebbero coperte dal segreto di Stato; - nel rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Unite del 2018, è stato confermato che, pur essendo in astratto proibite le condotte di violenza e maltrattamenti ai danni di [continua ..]

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