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Non è abnorme il provvedimento del GUP con cui viene dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione senza alcuna previa sollecitazione - rivolta al PM - ad integrare o precisare la contestazione

Argomento: Imputazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 28 giugno 2023, n. 28037)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…)il Gup del Tribunale di (…), (…), ha dichiarato la nullità (…) del decreto che dispone il giudizio (…) emesso dal Pm presso il Tribunale di (…). In particolare, (…) ha ritenuto che nella descrizione della condotta (…) non emergerebbe la inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli enti (…). Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (…), lamentando la abnormità di tipo strutturale del provvedimento, posto che il Gup, prima di emetterlo, non ha sollecitato il Pm a provvedere alla integrazione della imputazione ritenuta carente ai sensi dell’art. 429, comma 1, lettere C) cod. proc. pen. Il ricorrente ha, (…), lamentato il fatto che l’organo giudiziario adito abbia esercitato un potere attribuitogli dall’ordinamento, ma ciò abbia fatto in una situazione radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge. In particolare, il ricorrente richiama le indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è abnorme il provvedimento con cui il Gup, in sede di udienza preliminare, disponga la restituzione degli atti al Pm per la genericità ed indeterminatezza della imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla (…). Aggiunge il ricorrente che, laddove una analoga situazione si presenti essendo già stato emesso dal Pm il decreto di citazione a giudizio, la giurisprudenza non è univoca; secondo un certo orientamento, l’avvenuta cristallizzazione della accusa esclude la possibilità di applicare i suddetti principi anche nella fase dibattimentale (…); tuttavia, secondo un altro orientamento, non sussisterebbe alcuna ragione che impedisca al giudice del dibattimento di applicare il medesimo principio che le Sezioni Unite hanno affermato con riferimento alla udienza preliminare (…). (…). Il ricorso presentato dalla pubblica accusa è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio, essendo pacifici i fatti da cui è scaturito il provvedimento ora in scrutinio che, pur essendo vera l’esistenza rilevata dal ricorrente di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di applicare i principi affermati, per il caso di celebrazione della udienza preliminare, dalla sentenza (…) delle Sezioni Unite penali [continua ..]

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