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Il paziente si dimette dal P.S.: riconosciuta la penale responsabilità del medico nonostante il consenso informato

Argomento: Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2023, n. 2850)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2.1. (…) I giudici hanno (…) ritenuto provato che [il paziente], nell'atto di allontanarsi, non fosse stato adeguatamente informato sulle possibili cause del malessere accusato: la tesi per cui i due medici avrebbero fatto di tutto per trattenerlo era smentita dall'assenza di tracce documentali in tal senso (in atti era presente un foglio standard di dimissioni volontarie, uguale a quello siglato dai pazienti non ricoverati o trattenuti quella notte) e dalla massima di esperienza per cui chi si reca al Pronto Soccorso in piena notte per dolore irradiante al torace difficilmente si allontana, addirittura contro il parere dei medici, senza aver ricevuto una diagnosi tranquillizzante. Per contro -hanno osservato i giudici- la testimonianza dell'infermiere (…) non poteva essere considerata decisiva, in quanto proveniente da un operatore che aveva agito in sinergia con i sanitari nel modo anzidetto ed era stato portato, dunque, a rendere dichiarazioni a loro favorevoli. (…) 3. (…) La Corte di Appello, individuata la condotta colposa nella omessa diagnosi di patologia cardiaca, pur in presenza di una sintomatologia significativa in tal senso (…), ha ancorato il giudizio controfattuale alle conclusioni dei periti, evidenziando che l'omessa diagnosi e le conseguenti omissioni sul piano terapeutico avevano determinato l'evolversi della sofferenza cardiaca nell'infarto del miocardio: l'approfondimento diagnostico e gli interventi terapeutici omessi, ovvero il monitoraggio cardiaco e la coronarografia con eventuale angioplastica, sarebbero stati salvifici con alto grado di probabilità logica prossimo alla certezza, sicché poteva dirsi che la morte sarebbe stata evitata dal comportamento doveroso. I giudici, in proposito, hanno ricordato che in relazione ad evento aritmico letale i pazienti immeditatamente ospedalizzati hanno una sopravvivenza elevata superiore all'80-90 % dei casi: l'osservazione breve avrebbe consentito di porre 1) idonea diagnosi e conseguente terapia medica, 2) idonea correzione strumentale (coronarografia con angioplastica) e di aumentare la sopravvivenza nel breve termine e/o anche nel lungo termine con criterio di elevata probabilità prossimo alla certezza. La Corte ha anche evidenziato che nessuna serie causale autonoma si era inserita fra la condotta colposa dei sanitari e l'evento letale, tale da interrompere il nesso di causa ex art. 41 comma 2 cod. pen. Secondo la [continua ..]

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