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Caso Cospito: ritenuto ancora appartenente alla perdurante e operativa compagine associativa FAI

Argomento: Ordinamento penitenziario
Sezione: Sezione Semplice

(Cass.Pen., Sez. I, 24 febbraio 2023, n. 13258)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo

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“(…)1. Il ricorso, in presenza di motivi in parte inammissibili e in parte infondati, deve essere rigettato. 2. Si premette in diritto che, ai sensi del vigente secondo comma dell'art. 41- bis Ord. pen., «quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha [...] la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente [...]». (…) 3. Si rileva ulteriormente in diritto, ai fini della corretta delimitazione dei poteri del collegio nella fattispecie concreta, che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, nei casi di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen (di «durata pari a quattro anni», ai sensi del corima 2-bis) ovvero di proroga («per successive periodi, ciascuno pari a due anni», ai sensi del medesimo comma 2-bis), è segnato dal successivo comma 2-sexies, a norma del quale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma - unico ufficio competente a decidere sul reclamo presentato dal destinatario del provvedimento applicativo o prorogato (ex comma 2-quinquies), come già rilevato - può essere proposto solo per violazione di legge. (…)  4. Procedendo, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, all'esame delle doglianze devolute con il ricorso per cassazione, deve rilevarsi, quanto al primo profilo evidenziato dal ricorrente, che non sono meritevoli di accoglimento le censure difensive che attengono alla mancanza o all'apparenza della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in ordine alla perdurante esistenza e operatività della compagine [continua ..]

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