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L´esito positivo della messa alla prova determina la restituzione dei beni sequestrati all´avente diritto

Argomento: Messa alla Prova
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 08 marzo 2023, n. 9850)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

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“1. Il Gip del Tribunale di […] con sentenza […] ha dichiarato ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. non doversi procedere nei confronti di […] per esito positivo della messa alla prova – […] - disponendo ai sensi dell'art. 323 comma 4 c.p.p. il mantenimento del sequestro di un immobile a garanzia del residuo credito vantato dalla parte civile […]. Avverso il capo della sentenza relativa al mantenimento in sequestro dell'immobile […] propone, […], ricorso deducendo un unico motivo riferito a violazione di legge dal momento che la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 323 cod. proc. pen. è applicabile solo nel caso di sentenza di condanna e non anche quando, come nel caso di specie, il giudice prosciolga l'imputato. Il ricorso è fondato. L'art. 323 cod. proc. pen. prevede che la restituzione del bene oggetto del sequestro preventivo non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 cod. proc. pen. […], la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il sequestro preventivo disposto sui beni dell'imputato ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen. può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, ma ciò […] esclusivamente nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna […]. Ritiene la Corte che tale principio vada confermato anche in riferimento al proscioglimento dell'imputato per esito positivo della messa alla prova. Invero, non può essere condivisa la tesi, […], secondo la quale la decisione che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova non potrebbe essere assimilata ad una ordinaria sentenza di proscioglimento […]. 4.1. Questa Corte ha giù affrontato il tema relativo alla natura della sentenza di estinzione del reato a seguito del procedimento di messa alla prova, escludendo che essa sia idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità […].  4.2. In riferimento, poi, allo specifico tema dell'azione civile, si è già ritenuto che è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies [continua ..]

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