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Le Sezioni Unite: Il nuovo art. 573, comma 1-bis c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022

Argomento: Impugnazioni
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 21settembre 2023, n. 38481)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo 

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“(…) 5. La Presidente di questa Corte, con decreto apposito, ha conseguentemente assegnato il ricorso alle Sezioni Unite in ordine al seguente quesito: "se l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data". CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'esame delle pronunce di questa Corte complessivamente intervenute sulla questione rimessa consente anzitutto di focalizzare sinteticamente gli argomenti che l'uno e l'altro degli indirizzi, muovendo dalla mancanza di norme transitorie regolatrici della sorte delle impugnazioni proposte anteriormente alla entrata in vigore della nuova norma, espongono a supporto delle diverse conclusioni. 1.1. L'orientamento in ordine all'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cit. esclude che nella specie possano venire in rilievo i principi affermati da Sez. U, Lista, cit. non versandosi in ipotesi di abolizione della possibilità di impugnazione oppure di mutamento del mezzo di impugnazione consentito, bensì venendo mantenuto lo stesso mezzo dinanzi allo stesso giudice e mutando solo l'epilogo del giudizio; conseguentemente, la parte conserverebbe inalterato il diritto all'accertamento del danno civile mutando solo la sede decisoria posto che il giudice civile, come chiarito dalla norma, decide utilizzando le prove acquisite in sede penale e quelle eventualmente acquisite in sede civile; inoltre l'oggetto dell'accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe posto che la domanda risarcitoria da illecito civile sarebbe implicita in quella risarcitoria da illecito penale. (…) 1.2. L'orientamento di segno contrario, nel ritenere invece l'applicabilità, anche all'ipotesi in esame, dei principi affermati da Sez. U, Lista, cit., valorizza fondamentalmente le peculiarità del giudizio davanti al giudice civile rispetto a quello svolto, sia pure ai soli effetti civili, dinanzi al giudice penale, che renderebbero ragione dell'esigenza di tutela dell'affidamento dell'impugnante; (…) 2.Così riassunti i termini del contrasto, la risoluzione della questione rimessa, seppur inerente ad un profilo di carattere essenzialmente intertemporale, impone di soffermarsi preliminarmente sul contenuto e sul significato delle norme con cui il D.Lgs. n. 10 ottobre 2020, n. 150 è [continua ..]

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