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Il sindacato giurisdizionale sull'aggiudicazione disposta in favore di un o.e. con gravi illeciti professionali

Argomento: motivazione
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. V, 30 maggio 2022 n. 4362)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

L’attribuzione all’amministrazione della valutazione discrezionale sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 è conforme alla normativa ed alla giurisprudenza euro-unitarie, in specie al considerando n. 101 ed all’art. 57, par. 4, della direttiva 2014/24/UE, come interpretati dalla Corte di Giustizia UE, da ultimo nella sentenza 19 giugno 2019 in causa C-41/18. (…) 5.2. Le coordinate ermeneutiche fornite dal giudice europeo sono coerenti col testo dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ha letteralmente trasposto l’art. 57, par. 4, lett. c), della direttiva. Essendo consentito alla stazione appaltante di dimostrare “con mezzi adeguati” l’illecito professionale grave, la relativa determinazione non può prescindere da una motivazione adeguata alle circostanze del caso concreto e priva di automatismi (cfr., ampiamente, Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16). 5.3. In definitiva, il sindacato del giudice amministrativo è necessariamente un sindacato sulla motivazione, nel senso che il giudice è tenuto a valutare se, alla luce delle ragioni articolate nella motivazione del provvedimento, la stazione appaltante abbia espresso il proprio giudizio di affidabilità/inaffidabilità o integrità/non integrità del concorrente e se la valutazione non sia connotata da illogicità, irrazionalità, abnormità o, comunque, da travisamento dei fatti (cfr., tra le altre, Cons. Stato V, 6 aprile 2020, n. 2260). 5.4. In merito, poi, alla valutazione della quale devono essere esplicitate le ragioni nella motivazione del provvedimento, va dato seguito alla giurisprudenza che evidenzia i due livelli della complessiva verifica del grave illecito professionale ad effetto escludente rimessa all’amministrazione: da un lato, la qualificazione oggettiva del comportamento pregresso come comportamento in grado di incrinare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico nei rapporti con l’amministrazione; dall’altro, il rapporto tra il fatto così qualificato ed il contratto oggetto dell’affidamento, “così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione di inaffidabilità e assenza di integrità, ai fini della [continua ..]

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