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Silenzio-assenso in relazione ai piani di lottizzazione a iniziativa privata

Argomento: urbanistica
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3114)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

“9. Quanto alla prospettata formazione del silenzio-assenso, il Collegio evidenzia che l’art. 17-bis l. n. 241 del 1990 non si applica ai casi, come quello di specie, in cui la richiesta di parere proviene solo formalmente dall’Amministrazione, ma in realtà sostanzialmente dal privato e, comunque, serve in via preminente l’interesse di quest’ultimo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2633). Il Piano di lottizzazione ad iniziativa privata, infatti, costituisce lo strumento con cui i privati proponenti possono, a completamento delle maglie pianificatorie previste dallo strumento urbanistico generale, perseguire il personale interesse allo sfruttamento edificatorio dei propri suoli, sobbarcandosi l’onere della realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Tale Piano non persegue in via diretta, dunque, un interesse pubblico (a differenza del Piano particolareggiato ad iniziativa pubblica), ma si limita ad armonizzare l’interesse privato - che lo connota, lo qualifica e ne è alla base - con le esigenze urbanistiche generali. Ne consegue che, in tale ipotesi, la richiesta che il Comune rivolge ad Amministrazioni territoriali sovra-ordinate, quale la Regione, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis l. n. 241 del 1990. Tale disposizione, invero, è rivolta – in base ad un’esegesi logico-sistematica e teleologica – a disciplinare i soli rapporti fra Amministrazioni che dialoghino per così dire orizzontalmente fra di loro nel contesto di procedimenti pluri-strutturati, in cui cioè il provvedimento finale sia la risultante di più apporti decisionali, non anche i rapporti fra Amministrazioni in cui una di esse compulsi l’altra al solo fine di completare l’istruzione di un procedimento radicato da privati che agiscono nell’esclusivo (o, comunque, prevalente) perseguimento del proprio interesse. In tali casi, in definitiva, si è a ben vedere in presenza di un rapporto per così dire verticale, in cui, per il tramite dell’Amministrazione richiedente, è in sostanza lo stesso privato a rivolgere l’istanza all’Amministrazione sovra-ordinata. Con diversa prospettiva, l’art. 17-bis disciplina le procedure amministrative complesse (ossia pluri-strutturate) al cui centro campeggia l’interesse pubblico: nella specie, viceversa, tutta la vicenda [continua ..]

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