Argomento:
pubblico impiegoSezione:
TAR
(T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. I, 18 febbraio 2021, n. 124)
Stralcio a cura di Davide Gambetta
“1. E’ materia del contendere la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dal servizio disposta dal Ministero della Difesa nei confronti dell’odierno ricorrente Caporal Maggiore dell’Esercito [...].
[...] In punto di fatto va evidenziato come [...] la condotta contestata [...] sia circoscritta al singolo episodio ovvero alla vendita di un cucciolo in violazione dell’obbligo, in capo al detentore di cani, di identificare e registrare l’animale in possesso mediante microchip. È altresì contestata in tale occasione l’utilizzo di foto in uniforme allegata a conversazione tramite l’applicativo (OMISSIS).
[...] è pacifico che il ricorrente abbia nel corso della trattativa per la vendita pubblicato tramite l’applicativo (OMISSIS) una sua foto in divisa, al fine - a suo dire - di rassicurare la potenziale acquirente (di sesso femminile) circa l’affidabilità personale del venditore. Sostiene la difesa del ricorrente la piena liceità di siffatta condotta peraltro attinente a fatto posto in essere al di fuori del servizio ricoperto e nel contesto di una conversazione assolutamente privata.
Si tratterebbe cioè di illecito extrafunzionale riconducibile al dovere generico di correttezza nella vita privata [...].
5.- Non ritiene il Collegio di poter condividere tale assunto.
L’art. 720 c. 2 lett. b del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” vieta al militare l’uso dell’uniforme nello svolgimento delle attività private.
Benchè l’applicativo (OMISSIS) sia strumento telematico di comunicazione a distanza di natura privata (Cassazione 10 settembre 2018 n. 21965; Tribunale Parma 7 gennaio 2019) e non già un vero e proprio social network destinato ad una pluralità di persone, la condotta serbata dal ricorrente appare comunque illecita e incompatibile con lo status di militare, non risultando verosimile l’invocata esimente della finalità di garantire la propria affidabilità personale.
6. - Ciò premesso, non ritiene tuttavia il Collegio l’inflitta sanzione della sospensione dal servizio per due mesi ragionevole e proporzionata rispetto alla condotta.
E’ noto che in tema di sanzioni disciplinari per impiegati delle forze armate, l'amministrazione dispone di un'ampia [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio