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Possesso dei requisiti per intero o in misura maggioritaria dalla mandataria di un RTI

Argomento: partecipazione
Sezione: Consiglio di Stato

(CGA Sicilia, sez. giurisdiz., 25 ottobre 2022, n. 1099)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

11. Venendo ora allo scrutinio del terzo motivo dell’appello incidentale proposto dalla ditta individuale OMISSIS, motivo che rappresenta l’ultima censura ancora da esaminare dopo la sentenza non definitiva della Sezione n. 1103 del 2020, il Collegio ne rileva la fondatezza, alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la citata sentenza del 28 aprile 2022, pronunciata nella causa C-642/20. 11.1. L’appellante incidentale, con il terzo motivo di gravame, ha lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado, laddove il T.a.r. aveva accolto il primo motivo del ricorso principale proposto dalla OMISSIS. 11.2. A sua volta la OMISSIS, con il suddetto primo motivo del ricorso principale, aveva lamentato l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore dell’a.t.i. OMISSIS, deducendo eccesso di potere per contraddittorietà con i paragrafi 7, 7.3 e 7.4 del disciplinare di gara, nonché violazione degli articoli 48, 83 e 89 del d.lgs. n. 50/2016 e degli articoli 1339, 1344 e 1374 cod. civ., in quanto la predetta a.t.i. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara tenuto conto che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria” e che, ai sensi dell’art. 7.4, ultimo periodo, del disciplinare di gara, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti “per intero dalla mandataria”; al contrario, nel caso di specie, la mandataria ditta individuale OMISSIS – al fine di rispettare i tre requisiti tecnici professionali stabiliti dall’art. 7.3 della lex specialis - aveva fatto ricorso “all’avvalimento totale” delle mandanti-ausiliarie, in tal modo “aggirando” il tenore del disciplinare di gara “che imponeva il possesso in capo alla mandataria dei suddetti tre requisiti di capacità tecnica e professionale in via esclusiva e non frazionabile, e, quindi, in modo maggioritario rispetto alle mandanti anche in violazione dell’art. 83, comma 8, che impone che i requisiti siano posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria, norma applicata dalla suddetta lex specialis di gara” (pag. 12 del ricorso principale di primo grado). 11.3. Il primo motivo del ricorso principale di primo grado è infondato e deve essere [continua ..]

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