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In merito alla libera scelta del medico di fiducia

Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. III, 23 febbraio 2021, n. 1555) 

Stralcio a cura di Rossella Bartiromo

“(…) A giudizio del Collegio sono, al contrario, fondate le più generali censure di violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 25 della legge 833/1978 con riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione.  8.1 - In particolare, la Legge n. 833 del 23.12.1978 (“Riforma Sanitaria”) prevede, all’art. 19, II comma, che “ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi territoriali”. L’art. 25 ribadisce, al IV comma, sia per i medici generici che per i pediatri, il principio della libera “scelta del medico di fiducia” che può essere esercitata fra i sanitari dipendenti o convenzionati del SSN operanti nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza.  8.2 – Le predette previsioni di legge pongono una regola generale (quella della libertà di scelta del medico o del pediatra di fiducia) che deve necessariamente prevalere su ogni contraria disposizione, a maggior ragione ove rinveniente da fonti non idonee a introdurre disposizioni normative cogenti erga omnes, quale l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta stipulato il 15 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 8 del D.LGS. n. 502 del 1992, destinato a regolare solamente, ai sensi dell’ art. 48 della legge 833/1978, un uniforme trattamento economico e giuridico degli operatori, ma non il loro rapporto con gli assistiti né le conseguenti ricadute economiche.  Allo stesso modo, il limite dì cui al citato art. 19, II comma, richiamato dal giudice di primo grado, comportando una deroga è di stretta interpretazione, ed è testualmente riferito ai soli “limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi territoriali” ovvero all’’organizzazione del Servizio Sanitario in Aziende sanitarie munite di una propria circoscrizione.  La giurisprudenza amministrativa ha quindi riconosciuto che il diritto di libera scelta del medico può essere esercitato all’interno dell’intero ambito di ciascuna Azienda Sanitaria, senza che questa possa imporre indebite restrizioni di tipo territoriale (TAR Lazio, sezione I, sentenza n. 1132 del 1°.6.1987, confermata Dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 712 del 18.9.1991).  8.3 – Le [continua ..]

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