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Illegittimità dell'esclusione dal concorso per aver introdotto una matita

Argomento: concorso
Sezione: TAR

(T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 19 aprile 2021, n. 4559)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

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"1. Va premesso, in sintesi, che, come emerge dagli atti di causa, la dott.ssa [...] ha partecipato al concorso per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a.2018/2019, bandito con D.D. 2 maggio 2019 n. 859; che, durante l’espletamento della prova è stata trovata in possesso di una matita e, per tali ragioni, il personale Responsabile d’aula ha interrotto ed annullato la di lei prova, invitandola ad abbandonare l’aula. [...]  6. Deve il Collegio confermare la delibazione di fondatezza del gravame già espressa in sede cautelare dapprima con decreto presidenziale n. 5022/2019 e poi con Ordinanza cautelare 5962/2019 del 13 settembre 2019. Con tale ultimo provvedimento collegiale si è affermato, con valutazione pienamente condivisa in questa sede di plena cognitio, che il ricorso fosse sorretto da sufficiente fumus boni iuris, in ragione della peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio e della circostanza che l’impiego di una matita da parte della candidata, per la quale è stata annullata la prova della ricorrente, non sembra riconducibile alla introduzione nell’aula di “…uno strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati…”, vietata ai candidati dalla lex specialis che disciplinava la procedura concorsuale. 6.1. Soggiunge in proposito il Collegio che una matita sostanzia un oggetto idoneo unicamente a veicolare su un supporto cartaceo le cognizioni teoriche possedute da un candidato onde trasporle nel foglio messo a disposizione dalla commissione ai fini dello svolgimento della prova concorsuale ma è sostanzialmente privo, ontologicamente, anche della mera capacità di conservazione, archiviazione e memorizzazione di qualsivoglia dato di conoscenza. Di talché, conseguentemente, non è atto a trasferire al candidato che ne sia possessore al momento dell’esecuzione della prova d’esame né ad altri, cognizioni, dati, elementi teorici o pratici non previamente immagazzinati e conservati in essa, priva, in quanto tale, di alcuna capacità ricettiva e conservativa dei dati stessi, inattitudine derivante dalla intrinseca meramente meccanica e sostanziale (in senso etimologico) natura della matita, alla quale è estranea qualsivoglia capacità di archiviazione e susseguente riproduzione di informazioni, che solo un [continua ..]

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